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Igiene Pubblica E Regolamento Di Polizia Urbana Nel 1870

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Dal passato alla modernità: come Antrosano ha affrontato le sfide igieniche per trasformarsi in una comunità più pulita e regolamentata.

Il re Borbone e la sua consorte soggiornavano a Roma, a soli 37 giorni dal 20 settembre 1870, quando i cannoni del generale Lamarmora conquistarono Roma, riportando la città a essere la capitale di tutti gli italiani. Il 14 agosto dello stesso anno, il consiglio comunale di Massa d’Albe, presieduto da Francesco Lanciani, deliberò di adottare il Regolamento di Polizia Urbana e Igiene Pubblica, composto da 58 articoli. Nonostante la mancanza di evidenze dettagliate, è probabile che Antrosano, con la sua economia rurale e posizione isolata, avesse problemi igienici significativi da affrontare.

L’adozione del regolamento mirava a migliorare l’ordine e la civiltà tra gli abitanti, spesso alle prese con la difficile quotidianità post-dominio borbonico. Gli statuti storici dell’Avezzano antica hanno visto la loro recente ristampa nel 1996 a cura di Mario Di Domenico, dimostrando un’ininterrotta attenzione al progresso locale. I primi articoli del regolamento evidenziano le cattive pratiche igieniche, imponendo sanzioni a chi trascurava la salute pubblica, come non seppellire animali morti a distanza adeguata o accumulare rifiuti pericolosi.

Il regolamento si occupava anche di cani affetti da rabbia e disponeva che i proprietari dovessero sopprimere gli animali infetti, garantendo così la sicurezza del pubblico. Tra le regole, era vietato lasciare rifiuti nelle vie, e si sottolineava l’importanza della pulizia delle strade. Gli articoli includevano controlli su pesi e misure, sanzioni per chi operava nel mercato senza le debite autorizzazioni e precauzioni riguardo all’ordine pubblico, sancendo il divieto di ingombrare spazi pubblici.

In un contesto di crescente urbanizzazione e con il passare del tempo, tali norme miravano a garantire la sicurezza e la salute dei cittadini. Le restrizioni si estendevano anche alla gestione del cibo, vietando la vendita di prodotti deteriorati e imponevano la pulizia delle abitazioni. L’attenzione alla normativa mostrava una volontà di costruzione di una comunità più sana e ordinata. Il percorso verso questa civiltà avanzata si completava con l’adozione di sanzioni contro chi non rispettava le regole, evidenziando l’importanza del rispetto per il bene comune.

Inoltre, nel Capo V, si delineava l’applicazione delle pene per chi contravveniva alle disposizioni, con l’obbligo di trasmettere le infrazioni al Pretore del Mandamento. La trasgressione delle norme comportava conseguenze significative e una ferma determinazione a mantenere ordine e salute nella comunità, evidenziando come già nel passato la Marsica si preoccupasse della qualità della vita sociale e igienica dei suoi abitanti.

Riferimento autore: Antrosano memoria e storia (Testi a cura di Giovanbattista Pitoni e Alvaro Salvi).

Il re Borbone e la sua leggiadra consorte erano già stati definitivamente sconfitti e soggiornavano signorilmente a Roma. Mangiavano 37 giorni a quel fatidico 20 settembre 1870 quando i cannoni del generale Lamarmora, con la breccia di Porta Pia, conquistarono la città Eterna, che tornava ad essere la capitale di tutti gli italiani. Il 14 agosto dello stesso anno, il consiglio comunale di Massa d’Albe (Circondario di Avezzano, Provincia di Abruzzo Ulteriore II, Regno d’Italia), presieduto dal sindaco Francesco Lanciani e assistito dal segretario comunale Blasetti, deliberava all’unanimità di adottare il Regolamento di Polizia Urbana e d’Igiene Pubblica, suddiviso in Capi VI e complessivi 58 articoli.

Non si hanno precise notizie circa lo stato dei luoghi e la relativa igiene pubblica del comune e, quindi, della sua frazione Antrosano. Anche considerando la sua posizione appartata, la lontananza dalle grandi vie di comunicazione e la sua economia quasi totalmente di tipo rurale, si ha motivo di ritenere che il paese non fosse igienicamente accettabile e che i problemi da affrontare fossero numerosi e di difficile soluzione. L’adozione di un regolamento era, dunque, non solo doverosa per le leggi dell’epoca, ma necessaria per dare all’abitato un aspetto decoroso e per stabilire un minimo di ordine e civile convivenza tra gli abitanti quotidianamente impegnati nella lotta per la sopravvivenza.

Sono trascorsi oltre cinque secoli dall’adozione e conferma degli statuti dell’Avezzano antica. In qualche misura, sembra di rileggerne tanto la ristampa curata dall’avezzanese Tommaso Brogi (1894), quanto quella più recente (1996) del capistrellano Mario Di Domenico.

Dall’esame approfondito dei contenuti dei vari articoli, appare una indiretta descrizione degli usi, delle consuetudini e dell’atteggiamento, non sempre corretto, delle popolazioni delle nostre contrade, appena uscite dal dominio borbonico e da poco entrate a far parte del regno d’Italia, con a capo il re sabaudo. Nei 20 articoli del Capo I, che tratta della pubblica salute, sono annoverati in modo bizantino i contravventori al Regolamento. Non si poteva ammassare, gettare ed esporre davanti alle proprie case cose nocive per insalubri esalazioni. Era colpevole chi trascurava di far sotterrare, fuori dall’abitato, animali morti, alla profondità di oltre un metro e alla distanza di non inferiore a 100 metri nel corso della giornata.

Erano puniti i proprietari di animali affetti da afta epizootica che non li custodivano in pascoli separati o in località distinte. Era vietato formare, in luogo pubblico o nei recinti delle proprie abitazioni, ristagni di acqua putrida o tenere serbatoi che emanano fetori. Era, altresì, vietato aprire cloache o luoghi immondi durante il giorno.

Particolare attenzione veniva riservata ai cani idrofobi o rabbiosi: i proprietari dovevano ammazzarli e sotterrarne i corpi, bruciare i canili e qualunque altro oggetto che fosse servito agli animali. Era vietato tenere letame sparso o ammonticchiato dentro o nelle vicinanze delle strade pubbliche. Tali rifiuti dovevano essere depositati in fosse aperte nei propri giardini. Il lino e la canapa dovevano essere macerati a distanza non inferiore a mezzo chilometro dall’abitato.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del Regolamento, tutti dovevano aprire latrine nelle proprie abitazioni, disposte in modo da non infettare le abitazioni vicine, i pozzi e le sorgenti d’acqua potabile. Non potevano essere venduti cibi guasti, come carni imputridite o grani inaciditi. Anche i recipienti di rame destinati alla conservazione dei cibi dovevano essere mantenuti costantemente chiusi e stagnati all’interno delle abitazioni.

Il Capo II trattava della conservazione e pulizia delle strade. Erano in contrasto con il Regolamento coloro che omettevano di pulire le strade e trasportare l’immondizia nei luoghi adibiti. Nel Capo III, i pesi, le misure e le rivendite di commestibili e bevande erano regolamentati. Ai panettieri e rivenditori di carne era vietato aprire o smettere lo spaccio senza previa dichiarazione all’Autorità Municipale.

Il Capo IV, relativo all’ordine pubblico, stabiliva che non si potevano ingombrare vie e piazze con materiali di qualunque sorta. Coloro che trascuravano di demolire o riparare edifici minacciosi erano soggetti a pene. Era vietato turbare la pubblica quiete, specialmente di notte, e chiunque fosse legittimamente richiesto di prestare soccorso in caso di calamità era tenuto a farlo.

Infine, il Capo V trattava dell’applicazione delle pene. Per alcune contravvenzioni era prevista la trasmissione del verbale di infrazione al Pretore del Mandamento; per altre, l’obbligo di rifondere le spese stabilite dall’autorità municipale. I commestibili e le bevande guaste avrebbero dovuto essere gettati e dispersi. Caratteristico borgo era già esistente in prossimità della Chiesa Santa Croce.

Riferimento autore: Antrosano memoria e storia (Testi a cura di Giovanbattista Pitoni e Alvaro Salvi).

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Ospitalità e servizi

Il re Borbone e la sua leggiadra consorte erano già stati definitivamente sconfitti e soggiornavano signorilmente a Roma. Mangiavano 37 giorni a quel fatidico 20 settembre 1870 quando i cannoni del generale Lamarmora, con la breccia di Porta Pia, conquistarono la città Eterna, che tornava ad essere la capitale di tutti gli italiani. Il 14 agosto dello stesso anno, il consiglio comunale di Massa d’Albe (Circondario di Avezzano, Provincia di Abruzzo Ulteriore II, Regno d’Italia), presieduto dal sindaco Francesco Lanciani e assistito dal segretario comunale Blasetti, deliberava all’unanimità di adottare il Regolamento di Polizia Urbana e d’Igiene Pubblica, suddiviso in Capi VI e complessivi 58 articoli.

Non si hanno precise notizie circa lo stato dei luoghi e la relativa igiene pubblica del comune e, quindi, della sua frazione Antrosano. Anche considerando la sua posizione appartata, la lontananza dalle grandi vie di comunicazione e la sua economia quasi totalmente di tipo rurale, si ha motivo di ritenere che il paese non fosse igienicamente accettabile e che i problemi da affrontare fossero numerosi e di difficile soluzione. L’adozione di un regolamento era, dunque, non solo doverosa per le leggi dell’epoca, ma necessaria per dare all’abitato un aspetto decoroso e per stabilire un minimo di ordine e civile convivenza tra gli abitanti quotidianamente impegnati nella lotta per la sopravvivenza.

Sono trascorsi oltre cinque secoli dall’adozione e conferma degli statuti dell’Avezzano antica. In qualche misura, sembra di rileggerne tanto la ristampa curata dall’avezzanese Tommaso Brogi (1894), quanto quella più recente (1996) del capistrellano Mario Di Domenico.

Dall’esame approfondito dei contenuti dei vari articoli, appare una indiretta descrizione degli usi, delle consuetudini e dell’atteggiamento, non sempre corretto, delle popolazioni delle nostre contrade, appena uscite dal dominio borbonico e da poco entrate a far parte del regno d’Italia, con a capo il re sabaudo. Nei 20 articoli del Capo I, che tratta della pubblica salute, sono annoverati in modo bizantino i contravventori al Regolamento. Non si poteva ammassare, gettare ed esporre davanti alle proprie case cose nocive per insalubri esalazioni. Era colpevole chi trascurava di far sotterrare, fuori dall’abitato, animali morti, alla profondità di oltre un metro e alla distanza di non inferiore a 100 metri nel corso della giornata.

Erano puniti i proprietari di animali affetti da afta epizootica che non li custodivano in pascoli separati o in località distinte. Era vietato formare, in luogo pubblico o nei recinti delle proprie abitazioni, ristagni di acqua putrida o tenere serbatoi che emanano fetori. Era, altresì, vietato aprire cloache o luoghi immondi durante il giorno.

Particolare attenzione veniva riservata ai cani idrofobi o rabbiosi: i proprietari dovevano ammazzarli e sotterrarne i corpi, bruciare i canili e qualunque altro oggetto che fosse servito agli animali. Era vietato tenere letame sparso o ammonticchiato dentro o nelle vicinanze delle strade pubbliche. Tali rifiuti dovevano essere depositati in fosse aperte nei propri giardini. Il lino e la canapa dovevano essere macerati a distanza non inferiore a mezzo chilometro dall’abitato.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del Regolamento, tutti dovevano aprire latrine nelle proprie abitazioni, disposte in modo da non infettare le abitazioni vicine, i pozzi e le sorgenti d’acqua potabile. Non potevano essere venduti cibi guasti, come carni imputridite o grani inaciditi. Anche i recipienti di rame destinati alla conservazione dei cibi dovevano essere mantenuti costantemente chiusi e stagnati all’interno delle abitazioni.

Il Capo II trattava della conservazione e pulizia delle strade. Erano in contrasto con il Regolamento coloro che omettevano di pulire le strade e trasportare l’immondizia nei luoghi adibiti. Nel Capo III, i pesi, le misure e le rivendite di commestibili e bevande erano regolamentati. Ai panettieri e rivenditori di carne era vietato aprire o smettere lo spaccio senza previa dichiarazione all’Autorità Municipale.

Il Capo IV, relativo all’ordine pubblico, stabiliva che non si potevano ingombrare vie e piazze con materiali di qualunque sorta. Coloro che trascuravano di demolire o riparare edifici minacciosi erano soggetti a pene. Era vietato turbare la pubblica quiete, specialmente di notte, e chiunque fosse legittimamente richiesto di prestare soccorso in caso di calamità era tenuto a farlo.

Infine, il Capo V trattava dell’applicazione delle pene. Per alcune contravvenzioni era prevista la trasmissione del verbale di infrazione al Pretore del Mandamento; per altre, l’obbligo di rifondere le spese stabilite dall’autorità municipale. I commestibili e le bevande guaste avrebbero dovuto essere gettati e dispersi. Caratteristico borgo era già esistente in prossimità della Chiesa Santa Croce.

Riferimento autore: Antrosano memoria e storia (Testi a cura di Giovanbattista Pitoni e Alvaro Salvi).

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