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Storia Del Carseolano (Un Antico Mestiere)

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Un documento storico del 1818 svela le rigide regolazioni della vita delle prostitute in Abruzzo, esponendo un aspetto dimenticato della società dell’epoca.

Nell’Archivio parrocchiale di Poggio Cinolfo, un appunto del parroco don Giuseppe Segna, futuro vescovo della Diocesi dei Marsi, riporta un interessante regolamento del 1818 relativo alle meretrici. Questo documento evidenziava come i Sindaci, in accordo con i Parochi, dovessero redigere un elenco dettagliato delle prostitute operanti nel loro territorio, suddividendo le meretrici in diverse categorie, tra cui quelle locali e quelle provenienti da altre province.

Il regolamento stabiliva che le prostitute residenti avessero l’obbligo di mantenere un comportamento rispettoso verso il vicinato per evitare arresti e possibili espulsioni. Venivano esaminati anche i mezzi di sussistenza e le condizioni personali delle meretrici, con misure di espulsione previste per coloro che non giustificavano la loro presenza nel Comune.

Dopo le due di notte, era vietato a queste donne ricevere visitatori o vagare per le strade. Anche il lenocinio era severamente proibito, con pene previste dal Codice penale per chi avesse cercato di favorire la prostituzione o la corruzione della gioventù. A tal riguardo, le autorità, compresi i Sotto-Intendenti e i Sindaci, erano incaricate di garantire l’osservanza delle normative.

Nonostante la presenza di meretrici in questo periodo, non abbiamo dati precisi sul loro numero nella Marsica della prima metà dell’800. Tuttavia, con il rispetto di queste regole, sembrerebbe che potessero convivere senza troppi contrasti con i residenti dei vari centri.

Tratto da: Terenzio Flamini.

Nell’Archivio parrocchiale di Poggio Cinolfo, un appunto del parroco don Giuseppe Segna, futuro vescovo della Diocesi dei Marsi, riporta un succinto ma interessante promemoria riguardante le prostitute risalente all’anno 1818. Lo riportiamo integralmente:

«REGOLAMENTO DI POLIZIA CIRCA LE MERETRICI I. N. J.

Art. 1. I Sindaci dei Comuni, d’accordo con gli eletti di Polizia e Parochi, formeranno riservatamente uno stato esatto e dettagliato di tutte le meretrici esistenti nei siti di loro giurisdizione.

2. Lo stato suddetto conterrà quattro classi di prostitute: le prime sono quelle del Comune in cui dimorano, le seconde le meretrici estere, le terze le appartenenti ad altre provincie del regno e le ultime quelle native di altri comuni della stessa provincia, che sono assenti dalle rispettive patrie.

3. Le prostitute del Comune saranno sottoposte all’obbligo di non dare il minimo scandalo al vicinato, né rendersi causa di risse o clamori, sotto pena di giorni tre di arresto e di essere tradotte ai tribunali, ove le circostanze del caso lo esigessero. Le scandalose recidive saranno espulse dal loro domicilio.

5. Per le prostitute designate nelle altre classi si noteranno nello stato l’epoca da cui dimorano nel Comune, quello dell’assenza dalle rispettive patrie, i mezzi di loro sussistenza, la loro condizione naturale, se abbiano parenti in stato di alimentarle e le altre circostanze che possono riguardarle.

6. Qualora le prostitute suddette non giustificassero i loro mezzi di sussistenza e i legittimi motivi della loro assenza dalla patria, le prime saranno spedite al confine, le seconde agli Intendenti delle province a cui appartengono e le ultime ai Sindaci rispettivi.

7. Dopo le due ore della notte, è proibito a ogni prostituta di ricevere persone in casa o di andare vagando per l’abitato, sotto pena, in caso d’inosservanza, di cinque giorni di arresto al massimo.

8. Resta proibito, sotto qualunque aspetto, il lenocinio. Chiunque avesse l’impudenza di esercitarlo, eccitando, favorendo o facilitando abitualmente il libertinaggio, o la corruzione della gioventù, sarà punito ai termini del Codice penale provvisoriamente in vigore.

9. […](2) 10. I Signori Sotto-Intendenti, Regj Giudici e Sindaci sono espressamente incaricati di osservare e fare osservare il contenuto nel presente Regolamento. La forza pubblica destinata al servizio della Polizia si presterà per l’osservanza del medesimo. Aquila, 4 Luglio 1818».

Non abbiamo effettuato una ricerca sul numero di ‘meretrici’ presenti nel nostro territorio nella prima metà dell’800. Sicuramente erano presenti e, come si evince, potevano convivere in maniera abbastanza tranquilla con i cittadini dei vari centri.


Tratto da: Terenzio Flamini.

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Ospitalità e servizi

Nell’Archivio parrocchiale di Poggio Cinolfo, un appunto del parroco don Giuseppe Segna, futuro vescovo della Diocesi dei Marsi, riporta un succinto ma interessante promemoria riguardante le prostitute risalente all’anno 1818. Lo riportiamo integralmente:

«REGOLAMENTO DI POLIZIA CIRCA LE MERETRICI I. N. J.

Art. 1. I Sindaci dei Comuni, d’accordo con gli eletti di Polizia e Parochi, formeranno riservatamente uno stato esatto e dettagliato di tutte le meretrici esistenti nei siti di loro giurisdizione.

2. Lo stato suddetto conterrà quattro classi di prostitute: le prime sono quelle del Comune in cui dimorano, le seconde le meretrici estere, le terze le appartenenti ad altre provincie del regno e le ultime quelle native di altri comuni della stessa provincia, che sono assenti dalle rispettive patrie.

3. Le prostitute del Comune saranno sottoposte all’obbligo di non dare il minimo scandalo al vicinato, né rendersi causa di risse o clamori, sotto pena di giorni tre di arresto e di essere tradotte ai tribunali, ove le circostanze del caso lo esigessero. Le scandalose recidive saranno espulse dal loro domicilio.

5. Per le prostitute designate nelle altre classi si noteranno nello stato l’epoca da cui dimorano nel Comune, quello dell’assenza dalle rispettive patrie, i mezzi di loro sussistenza, la loro condizione naturale, se abbiano parenti in stato di alimentarle e le altre circostanze che possono riguardarle.

6. Qualora le prostitute suddette non giustificassero i loro mezzi di sussistenza e i legittimi motivi della loro assenza dalla patria, le prime saranno spedite al confine, le seconde agli Intendenti delle province a cui appartengono e le ultime ai Sindaci rispettivi.

7. Dopo le due ore della notte, è proibito a ogni prostituta di ricevere persone in casa o di andare vagando per l’abitato, sotto pena, in caso d’inosservanza, di cinque giorni di arresto al massimo.

8. Resta proibito, sotto qualunque aspetto, il lenocinio. Chiunque avesse l’impudenza di esercitarlo, eccitando, favorendo o facilitando abitualmente il libertinaggio, o la corruzione della gioventù, sarà punito ai termini del Codice penale provvisoriamente in vigore.

9. […](2) 10. I Signori Sotto-Intendenti, Regj Giudici e Sindaci sono espressamente incaricati di osservare e fare osservare il contenuto nel presente Regolamento. La forza pubblica destinata al servizio della Polizia si presterà per l’osservanza del medesimo. Aquila, 4 Luglio 1818».

Non abbiamo effettuato una ricerca sul numero di ‘meretrici’ presenti nel nostro territorio nella prima metà dell’800. Sicuramente erano presenti e, come si evince, potevano convivere in maniera abbastanza tranquilla con i cittadini dei vari centri.


Tratto da: Terenzio Flamini.

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