13 Gennaio 1920: il deputato Erminio Sipari celebra la Marsica a 5 anni dal terribile terremoto del 1915
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Castello baronale dei Colonna (Avezzano)
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Aquiloniam, Cominium, Velia, Palumbinum ed Herculaneum: dove si trovavano le località citate da Tito Livio?
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Giacinto De Vecchi Pieralice, un erudito tra il carseolano e Roma
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Due donne di Civita d'Antino ritratte nei pressi di Palazzo Ferrante dal famoso artista danese Kristian Zahrtmann nel 1904
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Come vestivano i banditi Scarpaleggia e Simboli
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La necropoli di Val Fondillo
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Traffico veicolare sul Monte Salviano nonostante il divieto, intervista al comandante della Polizia Locale

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Avezzano – A seguito delle segnalazioni arrivate, nel weekend, alla nostra redazione sul mancato rispetto dell’ordinanza che vieta il transito alle auto e a tutti gli altri veicoli a motori, tra il km 2+600 e il km 6+100 (Valico Monte Salviano) della strada regionale 82 “della Valle del Liri”, fino al 15 ottobre, nei giorni festivi e il sabato e la domenica, abbiamo contattato, al fine di fare ulteriore chiarezza sulla vicenda, il comandante della Polizia Locale di Avezzano, Luca Montanari.

Comandante, ad Avezzano è sorta una polemica per il mancato rispetto dell’ordinanza che nei giorni festivi, il sabato e la domenica vieta il transito sulla strada del Monte Salviano. Diversi cittadini hanno segnalato un mancato intervento da parte della Polizia Locale, presente sul Salviano nella giornata di domenica, e dal Comune ci hanno fatto sapere che saranno sollecitati maggiori controlli, oltre al fatto che si assumeranno i provvedimenti dovuti nei confronti della pattuglia che non è intervenuta.

Molti dei veicoli che transitano sulla strada del monte Salviano non sono in divieto, ma si avvalgono della deroga contenuta nell’ordinanza emessa dall’ufficio tecnico secondo la quale chiunque è autorizzato ad accedere se dichiara di dovere raggiungere per esempio i luoghi di culto.

Il relativo servizio di sorveglianza non è stato affidato alla Polizia Locale, ma trattenuto in gestione direttamente dall’ufficio tecnico attraverso i propri dipendenti, i quali hanno l’ordine di apporre, presidiare e anche spostare le transenne al fine di garantire l’accessibilità, con le dovute cautele, a tutti i veicoli i cui conducenti dichiarino di dovere raggiungere i luoghi i luoghi di culto. Tali deroghe sono riportate anche sulle stesse transenne e, pertanto, fanno piena fede nei confronti di tutti gli utenti della strada.

Questo che io considero un pretesto è ormai divenuto “patrimonio cittadino”. Di fatto, tutti lo dichiarano agli operai comunali preposti alle transenne quando vogliono assicurarsi una comoda “passeggiatina” in auto verso il valico. Poi, oggettivamente, è impossibile seguire ogni veicolo per accertarsi se il conducente ha effettivamente dichiarato il falso. E se anche un controllo volesse essere fatto una tantum, chiunque, anche se visto non andare in chiesa, potrebbe sempre sostenere di essersi trovato nella necessità di tornare indietro per sopraggiunti motivi sorti durante la salita al santuario. In altri termini tutto ciò rende oggettivamente impraticabile ogni eventuale forma di controllo e di sanzione, motivo per cui gli agenti di pattuglia, se effettivamente presenti, hanno fatto semplicemente il loro dovere: dare esecuzione a un’ordinanza che dice quelle cose.

Quindi, secondo Lei, è stato istituito un provvedimento privo di effetto? Un “non divieto di transito”.

Oggi, allo stato degli atti, in buona sostanza questo è ciò che si verifica, perché chiunque può entrare dichiarando semplicemente a voce di volersi recare in chiesa e mettersi a zig-zagare tra i pedoni. La sua legittima facoltà di circolazione, dettata da motivi effimeri e non dimostrabili, è quindi prevista dalla stessa ordinanza che istituisce la pedonalizzazione, rendendo in ogni caso lecito il suo transito. Per quanto a mia conoscenza, però, il codice della strada non prevede questo tipo di deroghe: un divieto è un divieto e le facoltà di transito sono solo quelle previste dalla legge, che il conducente deve comprovare volta per volta per iscritto (essere un residente che deve tornare a casa, essere un corriere preposto alla consegna di merci presso un indirizzo indicato sulla bolla di consegna, essere un medico che si reca in visita domiciliare, ecc.).

La Polizia Locale cosa può fare?

La Polizia Locale ha già fatto tutto quanto in suo potere, in particolare le doverose osservazioni verbali al dirigente dell’ufficio tecnico, unico competente in materia. Di suo la Polizia Locale non ha il potere di annullare un provvedimento emesso da un altro ufficio. Può interpretarlo e darvi mera esecuzione nella misura in cui ciò sia possibile, entro i limiti previsti dalla legge e dalle proprie attribuzioni. Ma i cittadini rischiano di uscirne comunque disorientati perché la legge conferisce agli atti amministrativi una “presunzione assoluta di legittimità” nel senso che questi, anche se inesatti, restano per quegli stessi cittadini comunque “vivi” per come sono stati scritti.

Quindi, ad oggi, con quali conseguenze?

Con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti e che la vostra testata e tanti cittadini hanno posto correttamente in luce. Su quella strada si è originato un “corto circuito” a mio avviso foriero di un probabile pericolo assolutamente da eliminare, in un senso o nell’altro: togliendo o il divieto o la deroga.
Dopo di che i controlli potranno riprendere rigorosi, come il codice comanda.

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