L’ultima legge di bilancio ha introdotto importanti novità in tema di congedi di paternità, in particolare il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti quest’anno è aumentato a 10 giorni, mentre si conferma invece il congedo ulteriore facoltativo.
Come precisato nella circolare n. 40/2013, sbi ricorda che sono tenuti a presentare domanda all’Istituto, riguardo le nascite avvenute nel corso del 2021, solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.
Si precisa inoltre che i congedi si possono fruire anche in modo non continuativo nei primi 5 mesi di vita del bambino, mentre per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2020, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a soli sette giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2021.
L’istituto ricorda che il giorno di congedo facoltativo va utilizzato previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al suo periodo di astensione obbligatoria spettante a lei.
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