Ministero dell’Istruzione condannato a risarcire docente marsicano per abusiva reiterazione dei contratti a termine

Marsica – Giustizia integrale per un docente marsicano. Dopo 10 anni avrà il risarcimento che gli spetta. Il TAR dell’Aquila, con sentenza pubblicata in questi giorni, ha infatti condannato il Ministero dell’Istruzione a rideterminare in suo favore, entro 20 giorni (pena la nomina di un commissario ad acta), il risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti oltre 36 mesi.  

Il legale del docente, avv. Salvatore Braghini della Gilda Insegnanti, si è rivolto al Tar per censurare il metodo di liquidazione del danno riconosciuto al docente dal Tribunale di Avezzano per la sequenza contrattuale protrattasi per 15 anni. La lunga vertenza aveva conosciuto addirittura tre gradi di giudizio. Dopo l’appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro di Avezzano, confermata dalla Corte d’appello dell’Aquila, il Ministero aveva presentato ricorso per Cassazione, ma anche la Suprema Corte aveva confermato la condanna al risarcimento in favore del docente per il c.d.  danno comunitario, pari a 10 mensilità.    

L’Ufficio Scolastico Provinciale, intento a computare la somma da liquidare, assumeva a base di calcolo lo stipendio del mese antecedente al deposito del ricorso, moltiplicandolo per 10 e applicando la tassazione irpef con aliquota media sull’importo totale. Il criterio, tuttavia, non convinceva il legale, che presentava ricorso al TAR dell’Aquila per chiedere l’esatta esecuzione della sentenza. Esperendo il giudizio di ottemperanza, in particolare, chiedeva di assumere a base di calcolo la retribuzione del mese di pubblicazione della sentenza (più favorevole) e non del deposito del ricorso, da ricalcolare al lordo, quindi senza alcuna imposizione fiscale, contestando, altresì, l’omessa cor-responsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.  

Il TAR abruzzese, composto da Germana Panzironi (presidente), Maria Colagrande (consigliere) e Rosanna Perilli (primo referendario ed estensore), ha accolto integralmente il ricorso sul presupposto che il danno comunitario riguarda un risarcimento da perdita di chance (con riferimento alla non conseguita migliore occupazione a tempo indeterminato), non assolvendo una mera funzione sostitutiva della retribuzione.  

Pertanto, ritenendo erronei i criteri di liquidazione e comunque parziale l’importo erogato, elencava i corretti indicatori per ricalcolare il risarcimento dovuto. Questo in sintesi quanto stabilito collegio giudicante:  

il Ministero dell’Istruzione e del Merito dovrà provvedere a:

a) ricalcolare la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine moltiplicando per dieci l’ultima mensilità lorda corrisposta al ricorrente nell’ambito dell’ultimo rapporto a termine reiterato alla data della pubblicazione della sentenza, ossia alla data del 13 gennaio 2015;

b) calcolare gli interessi al tasso legale maturati sulla predetta somma, dalla scadenza dell’ultimo contratto al saldo;

c) corrispondere al ricorrente la differenza tra le somme determinate in applicazione delle modalità prescritte sub a) e sub b) e le somme allo stesso corrisposte in parziale esecuzione del medesimo titolo giudiziale, specificate nel decreto di liquidazione, ordinazione e pagamento della spesaadottato in data 3 novembre 2023 dal Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio scolastico re-gionale per l’Abruzzo – Ufficio III – Ambito territoriale per la Provincia dell’Aquila”.

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