Concessioni Canistro, estromessa Santa Croce. L’avvocato Braghini: “Ora si aggiudichi la gara alla Sant’Anna”

Canistro – Dopo due anni dall’instaurazione del contenzioso tra la Santa Croce srl e l’Agenzia Regionale Informatica e Committenza (ARIC, oggi AreaCom), con la partecipazione della società Sant’Anna Spa, è arrivata l’attesissima decisione del TAR Pescara, che di fatto estromette la società dalla gara per l’aggiudicazione delle due Concessioni di CanistroFonte Sant’Antonio Sponga e Fonte Fiuggino. La sentenza è firmata dal Presidente Paolo Passoni, dal Consigliere Silvio Lomazzi e dal Primo Referendario, Estensore, Giovanni Giardino. Il TAR ha accolto la tesi dei legali dell’ARIC e della società Sant’Anna secondo cui la disciplina regionale, volta a garantire l’interesse pubblico allo sfruttamento ottimale del bene demaniale, giustifica l’esclusione delle imprese in concordato preventivo in quanto potrebbero non assicurare adeguate garanzie di stabilità economico-finanziaria.

Sembrerebbe un colpo di scena, ma di certo non lo è per gli avvocati dell’ARIC, Eugenio Galluppi e Fabrizio Rulli (del foro di Pescara) e tantomeno per i legali della Sant’Anna spa, gli avvocati Salvatore Braghini (del foro di Avezzano) e Maurizio Torchia (del foro di Torino), i quali hanno concordemente sostenuto le ragioni dell’esclusione della Santa Croce in ragione della procedura concorsuale (concordato preventivo) introdotta dalla Santa Croce tre anni fa.

  • Ø LE FASI DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE

Dopo un giudizio cautelare conclusosi avanti al Consiglio di Stato, che ha accertato l’applicazione della normativa regionale sulle acque, l’ARIC aveva adottato un nuovo Disciplinare di gara, con avviso del 2 agosto 2023, al fine di conformarlo alle disposizioni del Testo Unico sulle acque, inquadrando correttamente la procedura come concessione di un bene pubblico demaniale e, di conseguenza, eliminando i riferimenti al Codice degli appalti disciplinanti le procedure di assegnazione di contratti pubblici, ed in particolare rimuovendo la previsione della garanzia provvisoria pari al 2 % del valore delle due concessioni (pari a € 1.504.170.869,67).

A questo punto la Santa Croce ha introdotto nuovi motivi all’originario ricorso per contestare l’inammissibilità alla gara che secondo l’ARIC sarebbe dovuta ad una delle norme della Legge regionale sulle acque in quanto preclude la possibilità di ottenere la concessione all’operatore economico che si trova in “concordato preventivo”. Secondo la Santa Croce poiché si tratta di procedura di concordato in continuità aziendale, tale tipologia, le consentirebbe di ottenere la concessione mineraria anche perché – ha sostenuto – l’ARIC non avrebbe potuto introdurre clausole escludenti nel disciplinare di gara senza l’avallo della Regione.

Il TAR di Pescara accoglieva la richiesta cautelare e ammetteva la Santa Croce a partecipare, rinviando la causa nel merito. L’offerta della Santa Croce era valutata dalla Commissione, ma nonostante il punteggio assegnatole, l’ARIC non avrebbe proceduto all’affidamento della concessione se non dopo una pronuncia di merito del TAR.

  • Ø L’INTERVENTO DELLA SOCIETA’ SANT’ANNA

Nel luglio 2024 interveniva nel contenzioso la società Acqua Sant’Anna s.p.a. per il tramite degli avvocati Salvatore Braghini e Maurizio Torchia, eccependo, in linea con quanto affermato dall’ARIC, che le concessioni per lo sfruttamento delle acque di Canistro non possono essere rilasciate alla Santa Croce sia perché si trova nel mezzo di una procedura di concordato preventivo, ancorché in continuità aziendale, sia perché sono documentate le plurime violazioni della Santa Croceche determinano l’applicazione di un’altra causa escludente della legge regionale e del disciplinare di gara per violazione del principio di continuità nel possesso del requisito di regolarità fiscale. La Santa Croce ha chiesto al TAR di dichiarare inammissibile l’intervento della Sant’Anna, richiesta rigettata dal Collegio giudicante.

 Il merito principale dell’intervento della Sant’Anna può essere individuato in due aspetti fondamentali della sua strategia difensiva:

1. ha correttamente sostenuto l’applicabilità della causa di esclusione prevista dalla legge regionale abruzzese sulle acque minerali nei confronti di società in concordato preventivo, anche se in continuità aziendale;

2. ha efficacemente dimostrato l’esistenza di una seconda causa di esclusione, legata alle violazioni fiscali della Santa Croce srl; come riportato nella sentenza del TAR Aquila n. 512/2023, l’avvocato Braghini ha prodotto documentazione probante che ha permesso di accertare una grave situazione debitoria pregressa, che – afferma il TAR di Pescara – la Santa Croce aveva omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione, in violazione dell’art. 12 del Disciplinare di gara.

I legali della Sant’Anna hanno costruito una difesa su due fronti complementari:

– da un lato, ha fatto valere l’automatismo escludente previsto dalla normativa regionale per le imprese in concordato;

– dall’altro, ha rafforzato la posizione con la prova documentale delle violazioni fiscali pregresse e dell’omessa dichiarazione delle stesse.

Il TAR ha quindi pienamente accolto entrambe le argomentazioni, rilevando che:

1. la legge regionale abruzzese non prevede deroghe per il concordato in continuità, a differenza della normativa nazionale sugli appalti;

2. le violazioni fiscali erano state già accertate in precedenti contenziosi, come dimostrato dalla documentazione prodotta dall’avvocato Braghini ed evidenziata in udienza.

Va inoltre evidenziato come i legali della Sant’Anna abbiano efficacemente gestito anche l’aspetto processuale, intervenendo tempestivamente nel contenzioso per conto della Sant’Anna spa e ottenendo il rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’intervento sollevata dalla controparte.

Il successo della strategia difensiva è testimoniato dal dispositivo della sentenza che ha:

1. dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo

2. respinto il ricorso per motivi aggiunti

3. condannato la Santa Croce al pagamento delle spese legali.

Si è trattato di una difesa articolata su più fronti, combinando efficacemente l’interpretazione della normativa regionale con la produzione di prove documentali decisive, ottenendo così l’estromissione della controparte dalla procedura di gara. L’avvocato Salvatore Braghini ora auspica che “la procedura riprenda, dopo l’estromissione della Santa Croce, e la Commissione esamini con attenzione l’offerta e la documentazione della società Sant’Anna, aggiudicando la gara a detta società, tra le più solide in Italia; un gruppo che nell’ultimo ventennio ha scalato un mercato con oltre 300 marchi e multinazionali, raggiungendone la leadership assoluta con un tasso di crescita costante; una società che oggi rappresenta un fiore all’occhiello dell’imprenditoria italiana sia  per il livello tecnologico raggiunto sia per la gestione sempre attenta all’ambiente, con un fatturato che negli ultimi 10 anni è più che triplicato”.

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