Abruzzo – Come noto, la legge regionale 27 ottobre 1999, n. 95 prevede che la Regione concede contributi all’ANFFAS regionale ed alle sezioni territoriali ANFFAS regolarmente costituite, e alle associazioni iscritte al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, ai sensi della L.R. 12 agosto 1993, n. 37 nei settori della sicurezza sociale e socio-sanitario, la cui attività statutaria risulti effettivamente rivolta ai disabili per interventi di integrazione sociale o ai malati per interventi di carattere sanitario, con esclusione delle Associazioni che hanno convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale.
Possono presentare istanza di contributo le OdV che risultano iscritte al RUNTS e quelle iscritte al preesistente registro regionale delle OdV per le quali la fase di trasmigrazione non si è conclusa alla data della presentazione dell’istanza. Ai sensi dell’art. 3 della suddetta Legge regionale, le istanze di contributo devono essere presentate entro il 26 marzo 2024 al Servizio Tutela Sociale Famiglia all’indirizzo PEC dpg023@pec.regione.abruzzo.it.
Fonte: Regione Abruzzo
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