Istituzione della Carta d’identità strutturale dell’edificio strategico (CISES)
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La Regione Abruzzo con la presente proposta di legge si prefigge lo scopo di dare piena attuazione:
a) all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20 marzo 2003;
b) al Decreto ministeriale del 14 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 5 marzo 2008 e la relativa circolare n. 617 del 2 febbraio 2009.
Art. 2
(Definizioni)
1. Si definisce:
a) “strategico” l’immobile che è considerato come tale dalla normativa vigente in materia come meglio individuata alla lettera a) e b) dell’articolo precedente;
b) “verifica di vulnerabilità sismica” quel procedimento teso a verificare la propensione di una struttura a subire un danno di un determinato livello a fronte di un evento sismico di una data intensità;
c) “indicatore di rischio sismico” un valore numerico che viene utilizzato per riassumere gli esiti di una valutazione di vulnerabilità sismica;
d) “Carta d’identità strutturale dell’edificio strategico (CISES)” il documento informatico contenente l’indicatore di rischio sismico attribuito all’immobile previa effettuazione della valutazione di vulnerabilità sismica e contenente tutte le risultanze derivanti dalla valutazione predetta.
Art. 3
(Obblighi a carico dei soggetti proprietari di immobili strategici)
1. E’ fatto obbligo a tutti i soggetti proprietari di immobili strategici, come meglio definiti all’articolo precedente, di effettuare entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge la verifica di vulnerabilità sismica prevista dalla normativa vigente in materia come meglio individuata alle lettera a) e b) dell’articolo 1.
2. E’ fatto obbligo a tutti i soggetti proprietari di immobili strategici, come meglio definiti all’articolo precedente, di pubblicare sul proprio sito istituzionale la Carta d’identità strutturale dell’edificio strategico (CISES) di ogni singolo immobile strategico di loro proprietà.
3. Nel caso in cui i soggetti proprietari di immobili strategici non siano titolari di un proprio sito istituzionale, possono pubblicare la Carta d’identità strutturale dell’edificio strategico (CISES) degli immobili strategici di loro proprietà sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.
Art. 4
(Effettuazione della verifica di vulnerabilità sismica e redazione del CISES)
1. Le verifiche di vulnerabilità sismica e la redazione della Carta d’identità strutturale dell’edificio strategico (CISES), come meglio definite alle lettere b) e d) dell’articolo 2, sono effettuate dagli Uffici tecnici dei soggetti proprietari degli immobili stessi.
2. Nel caso in cui i soggetti proprietari di edifici strategici non dispongano di un proprio ufficio tecnico, possono chiedere che la verifica di vulnerabilità sismica e la redazione della Carta di identità strutturale dell’edificio strategico (CISES) sia effettuata, in maniera completamente gratuita, dai tecnici della Regione Abruzzo.
Art. 5
(Sanzioni)
1. I soggetti proprietari di immobili strategici che non ottemperano agli obblighi previsti a loro carico dall’articolo 3, non possono usufruire di eventuali finanziamenti erogati dalla Regione Abruzzo e quelli eventualmente in corso sono immediatamente sospesi.
Art. 6
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall’attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli adempimenti disposti dalla norma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l’invarianza della spesa per il bilancio della Regione Abruzzo e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.
Art. 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).
Questo progetto di legge è composto da 7 articoli:
– l’articolo 1 definisce l’oggetto e le finalità;
– l’articolo 2 contiene le definizioni utilizzate;
– l’articolo 3 stabilisce gli obblighi a carico dei soggetti proprietari di immobili strategici;
– l’articolo 4 stabilisce le modalità di effettuazione della verifica di vulnerabilità sismica e della redazione del CISES;
– l’articolo 5 stabilisce le sanzioni a carico dei soggetti che non ottempereranno agli obblighi derivanti dalla presente legge;
– l’articolo 6 contiene le disposizioni finanziarie;
– l’articolo 7 disciplina l’entrata in vigore della legge.