Abruzzo – Nella giornata del 16 marzo 2021, il Presidente Marco Marsilio firma una nuova ordinanza, la n. 16/2021, avente per oggetto: “Disposizioni in materia di controllo delle popolazioni di cinghiale, caccia di selezione del cinghiale, vigilanza volontaria e allenamento dei cani nelle aree soggette a limitazione degli spostamenti per l’epidemia da Covid-19“.
Il Presidente tiene conto delle misure restrittive adottate per alcuni territori regionali con l’intento di contenere la trasmissione del SARS-COV 2 e delle specifiche varianti dello stesso oltre che per ridurre la correlata pressione dei ricoveri negli ospedali e considera che gli interventi di controllo della fauna selvatica rispondono ad una situazione di oggettiva necessità per l’interesse pubblico per assicurare il contenimento dei danni alle produzioni agricole e di riduzione dei rischi di incidentalità stradale da collisione con animali selvatici.
In sostanza, secondo il provvedimento appena adottato, le attività di controllo del cinghiale e l’attività di censimento della fauna devono essere considerate un servizio di pubblica utilità e come tale il loro esercizio può essere equiparato a quelle attività che non sono soggette alle restrizioni determinate dai provvedimenti tesi al contenimento del contagio da COVID-19 e possano essere effettuate anche fuori dal Comune di residenza, domicilio o abitazione.
Alla luce di tali considerazioni, si può consentire in zona rossa e arancione lo svolgimento delle attività di allenamento e addestramento dei cani all’interno delle Aree Cinofile nelle Zone di Addestramento Cani anche situate in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione.
L’ordinanza, quindi, in merito al Controllo delle popolazioni di cinghiale, lo spostamento degli addetti che partecipano alle attività di controllo è consentito all’interno del territorio provinciale di competenza ed anche oltre le ore 22:00.
Inoltre, la caccia di selezione al cinghiale potrà essere svolta da cacciatori di selezione, in possesso dei necessari requisiti, nel territorio:
– del comune di residenza, domicilio o abitazione;
– dell’ATC di iscrizione/ammissione.
La caccia di selezione è limitata ai soli residenti anagraficamente in Abruzzo ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali. Non è consentita la caccia di selezione ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Abruzzo, anche nel caso di domicilio o abitazione all’interno del territorio regionale. La caccia di selezione è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. Per gli spostamenti occorre rispettare il divieto di circolazione dalle 22:00 alle 5:00.