Il Consiglio di Stato dà ragione all’alunna: la scuola ha adottato criteri di valutazione e correzione illegittimi

L'Avvocato Paolo Di Gravio

Avezzano – Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 401/2025, ha ritenuto fondate le eccezioni sollevate dai ricorrenti ed ha ritenuto illegittimi i criteri di valutazione adottati dalla scuola, rinviando al Tribunale amministrativo per la sollecita definizione del giudizio nel merito. Il Tribunale amministrativo, conformandosi ai criteri indicati dal Consiglio di Stato con la citata ordinanza, ha accolto il ricorso dell’alunna ed ha annullato gli atti impugnati, condannando la suola a una nuova valutazione secondo criteri legittimi e corretti. I ricorrenti lamnentavano la illegittimità del giudizio e del voto attribuito alla piccola alunna, non per banale ambizione, né per arroganza, ma per la legittima esigenza di ottenere il giusto riconoscimento del merito di una allieva brillante, riconosciuta come eccellente per tutti gli 8 anni del percorso scolastico del primo ciclo. Una allieva che nei tre anni della scuola superiore di primo grado aveva riportato valutazioni superiori a quelle di tutti gli altri alunni.

La Commissione nonostante l’eccellente percorso di studi, nonostante il profilo pregevole e straordinario dell’allieva, aveva operato un aberrante e mortificante livellamento di competenze, attribuendole uno sbalorditivo 9, frutto di criteri di valutazione illegittimi, contestati puntualmente dalla difesa dei ricorrenti. Il Consiglio di Stato, riconoscendo valide le argomentazioni a sostegno della impugnazione, accoglieva la richiesta di inibitoria. All’esito del giudizio il TAR ha dunque accertato la illegittimità del sistema di valutazione del percorso scolastico triennale stabilito dal Collegio docenti per aver utilizzato parametri tali da determinare ingiusti svilimenti delle situazioni di eccellenza. Il collegio ha riconosciuto come illogici – e fonte di disparità di trattamento – sia i criteri predisposti dall’Istituto per la valutazione del percorso scolastico dell’ultimo triennio, sia i criteri stabiliti per la valutazione della prova scritta di matematica. La griglia conteneva infatti una errata ed illegittima trasposizione dei voti da sessantesimi in decimi che falsava inevitabilmente il risultato finale della prova, detemrinando disparita di trattamento e valutazioni non corrispondenti agli esiti reali.

L’accoglimento di tali motivi ha assorbito ogni ulteriore profilo di illegittimità pure lamentato dai ricorrenti. L’avv. Paolo Di Gravio si dice molto soddisfatto di questa sentenza del TAR – che si uniforma all’ordinanza del Consiglio di Stato resa nel medesimo giudiizo- perché rende giustizia al merito. Il dl.vo 62/17 prevede che la valutazione del percorso debba avvenire anche in considerazione dello sviluppo, nell’arco del triennio, delle competenze sociali e civiche, considerate come un aspetto decisivo del progetto formativo complessivamente predisposto dalla scuola per gli allievi. Prevedendo ulteriori descrittori, per evitare e compensare le penalità indotte dagli arrotondamenti per difetto. La valutazione del percorso dello studente è un momento estremamente delicato in cui si intrecciano elementi di diversa natura che coinvolgono conoscenze, competenze, abilità e fattori relazionali. La valutazione di un percorso deve comprendere anche fattori quali il cammino di crescita, il comportamento, l’atteggiamento nei confronti dello studio, le conoscenze e le competenze, il metodo di studio, la progressione dell’apprendimento.

La valutazione ai sensi del Dlvo 62/17 documenta lo sviluppo dell’identità personale e il progresso nello sviluppo personale e sociale; l’impegno e interesse manifestati; la partecipazione all’attività didattica ed estra didattica anche in contesti ulteriori. Descrive i risultati del processo formativo e le competenze acquisite pertanto, è intesa come una valutazione complessiva delle capacità di ciascuno di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati . Questi sono i punti da evidenziare con i criteri che il collegio docenti prima la commissione d’esame poi sono chiamati a stabilire. Il criterio meramente aritmetico non può bastare. La scuola ha il dovere di apportare correttivi che valorizzino i diversi aspetti sopra citati anche allo scopo di evitare il livellamento e il mancato riconosicmento delle eccellenze. Si tratta di una sentenza storica.

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