Vitalizi, Bracco: “I diritti acquisiti? Una menzogna”

Regione. Il Consigliere regionale di Sinistra Italiana, Leandro Bracco, interviene nel dibattito sui costi della politica.

Per Bracco, che ha presentato un apposito progetto di legge sui vitalizi, non esistono diritti acquisiti. E la sua proposta legislativa mira proprio a scardinare diritti “ingiustificabili”, inserendo criteri di equità sociale attraverso l’introduzione di un prelievo di solidarietà per coloro i quali già percepiscano l’assegno vitalizio. Tale prelievo, per Bracco, sarà proporzionale in base alle seguenti percentuali: del 20% sull’assegno vitalizio mensile netto fino a 2mila euro, del 25% sull’assegno vitalizio mensile netto oltre 2mila euro e fino a 4mila e del 30% sull’assegno vitalizio mensile netto superiore a 4mila euro. Il prelievo di solidarietà sarà invece del 35% nel caso in cui il percettore sia beneficiario di altri vitalizi oltre all’assegno oggetto della proposta di legge e purché la somma mensile netta superi i 6mila euro. Fra le altre misure vi è il divieto, ai soggetti che pur avendo maturato il diritto non abbiano raggiunto l’età prevista dalla legge per l’erogazione dell’assegno vitalizio, di anticipare la percezione dello stesso al compimento del sessantesimo anno di età.

Inoltre la modifica all’attuale sistema prevede l’introduzione del medesimo prelievo di solidarietà per coloro che non abbiano ancora raggiunto il limite d’età previsto dalla legge per l’erogazione dell’assegno vitalizio. Il prelievo forzoso avrà la durata di dieci anni con decorrenza, per coloro che già percepiscano l’assegno, dall’entrata in vigore del progetto legislativo mentre per coloro i quali non abbiano ancora raggiunto il limite d’età previsto dalla legge, decorrerà dal momento dell’effettiva percezione dell’assegno vitalizio.

“E’ altamente probabile che mi verrà eccepita quella che io chiamo la retorica dei ‘diritti acquisiti’ – afferma Bracco – secondo cui i diritti divengano immutabili una volta che sono entrati nella sfera giuridica di un soggetto. In questo campo – aggiunge l’esponente di Sinistra Italiana – proprio la retorica del diritto acquisito è inaccettabile ma soprattutto senza fondamento in quanto non trova alcun riscontro né a livello costituzionale né tantomeno a livello ordinario”.

Il Consigliere fa riferimento a due sentenze della Consulta (del 1985 e 1994) che hanno previsto che “il legislatore può – al fine di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale – ridurre trattamenti pensionistici già in atto”. E ancora “se, salvo controllo di ragionevolezza, è conforme a Costituzione una norma peggiorativa di trattamenti pensionistici in atto, a maggior ragione la conclusione vale per una norma che incida su trattamenti non ancora attivati al momento della sua entrata in vigore (…). Queste conclusioni inducono a ritenere che non possa argomentarsi in termini di diritto quesito”.

“L’abominio rappresentato dai vitalizi, per non parlare della bestemmia della reversibilità – conclude Leandro Bracco – è un pugno nello stomaco delle centinaia di migliaia di persone senza lavoro e di chi, da un giorno all’altro, si è visto aumentare l’età di pensionamento di 4-5 anni dopo aver lavorato una vita in fabbrica oppure in un cantiere edìle. Penso infine ai moltissimi giovani che non hanno un’occupazione e che, di conseguenza, non sono in grado di programmarsi uno straccio di futuro e il cui domani è rappresentato da un enorme punto interrogativo. Ai politici regionali che annunciano di voler cambiare lo status quo e si rivolgono alle nuove generazioni con annunci che poi non trovano riscontro nella realtà, voglio ricordare cosa diceva l’indimenticabile Sandro Pertini: ‘I giovani non hanno bisogno di sermoni. I giovani hanno bisogno di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo’”.

Modifiche al sistema degli assegni vitalizi e introduzione del prelievo di solidarietà

Art. 1

(Introduzione del prelievo di solidarietà)

1.    La presente legge introduce un prelievo di solidarietà sia a carico di quei soggetti che già percepiscono l’assegno vitalizio in base all’abrogato articolo 20 della Legge regionale n° 40 del 10 agosto 2010 e sia a carico di coloro che, pur avendo maturato il diritto, non hanno raggiunto l’età prevista dalla legge per l’erogazione dell’assegno vitalizio stesso.

2.    Il prelievo di solidarietà è proporzionale e viene applicato ai soggetti di cui al precedente comma nelle seguente misura:

a)     prelievo del 20% su quegli assegni vitalizi il cui importo mensile netto non supera i 2.000,00 euro;

b)    prelievo del 25% su quegli assegni vitalizi il cui importo mensile netto è superiore ai 2.000,00 euro e inferiore o uguale ai 4.000,00 euro;

c)     prelievo del 30% su quegli assegni vitalizi il cui importo mensile netto è superiore ai 4.000,00 euro.

3.    Il prelievo di solidarietà sale al 35% nel caso in cui il percettore sia beneficiario di altri vitalizi oltre all’assegno oggetto della presente legge e purché la somma netta percepita superi i 6.000,00 euro mensili.

4.    Il prelievo di solidarietà previsto dal presente articolo è temporaneo e avrà la durata di dieci anni a decorrere, per coloro che già percepiscono l’assegno vitalizio in base all’abrogato articolo 20 della Legge regionale N° 40 del 10 agosto 2010, dall’entrata in vigore della presente legge mentre per coloro che, pur avendo maturato il diritto, non hanno raggiunto l’età prevista dalla legge per l’erogazione dell’assegno vitalizio, dall’effettiva corresponsione dell’assegno vitalizio stesso.

Art. 2

(Divieti)

1.    E’ fatto divieto ai soggetti che, pur avendo maturato il diritto, non hanno raggiunto l’età prevista dalla legge per l’erogazione dell’assegno vitalizio di anticipare la percezione dello stesso al compimento del sessantesimo anno di età al ricorrere dei requisiti previsti dall’abrogato comma 2 dell’articolo 20 e dall’abrogato articolo 26 della Legge regionale n. 40 del 10 agosto 2010.

Art. 3

(Norma di coordinamento)

1.    Sono abrogate, dal momento di entrata in vigore della presente legge, tutte le norme con essa incompatibili.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1.    La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Modifiche al sistema degli assegni vitalizi e introduzione del prelievo di solidarietà

RELAZIONE

Presidente, Colleghi

Come è noto l’assegno vitalizio spettante ai Consiglieri regionali, in base all’articolo 20 della Legge regionale n° 40 del 10 agosto 2010, è stato definitivamente e giustamente abrogato dall’art. 1 comma 2 lettera g) della L.R. 21 ottobre 2011, n° 36
, con effetto dalla decima legislatura regionale. Tuttavia rimane ancora in vigore per coloro che hanno maturato il relativo diritto prima della sua abolizione.

La misura dell’assegno vitalizio, per coloro che già lo percepiscono e per coloro che lo percepiranno in futuro avendo maturato il relativo diritto prima dell’abrogazione dell’istituto stesso, è calcolata in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, sull’intera indennità mensile consiliare sommata al 50% dell’indennità mensile di funzione massima vigente al 1 aprile 2013 nelle seguenti misure: 30% con cinque anni di contribuzione con l’incremento di tre punti percentuali per ogni anno di contribuzione e fino al 63%. All’importo così determinato devono essere applicate le riduzioni per anticipazione del vitalizio al sessantesimo anno di età disciplinate dall’articolo 26 comma 2 della Legge regionale n. 40 del 2010.

Per le annualità precedenti all’entrata in vigore della predetta normativa, l’ammontare dell’assegno vitalizio era determinato in percentuale rispetto agli anni di contribuzione sul 75% dell’indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei Deputati ai sensi dell’art. 1 comma 2 della Legge regionale 1261/1965. Tale indennità ha subito nel corso degli anni diverse variazioni che hanno di conseguenza rideterminato l’importo dei singoli vitalizi.

La presente proposta di legge, a fini di pura equità sociale, vuole introdurre i seguenti cambiamenti:

1)    introdurre un prelievo di solidarietà per coloro che a oggi già percepiscono l’assegno vitalizio. Tale prelievo sarà proporzionale e la percentuale di prelievo è la seguente: del 20% sull’assegno vitalizio mensile netto fino a €. 2.000,00; del 25% sull’assegno vitalizio mensile netto oltre €. 2.000,00 e fino ad €. 4.000,00; del 30% sull’assegno vitalizio mensile netto superiore a €. 4.000,00.

Il prelievo di solidarietà sarà del 35% nel caso in cui il percettore sia beneficiario di altri vitalizi oltre all’assegno oggetto della presente legge e purchè la somma mensile netta totale superi i 6.000,00 euro mensili;

2)    è fatto divieto ai soggetti che, pur avendo maturato il diritto, non hanno raggiunto l’età prevista dalla legge per l’erogazione dell’assegno vitalizio di anticipare la percezione dello stesso al compimento del sessantesimo anno di età al ricorrere dei requisiti previsti dall’abrogato comma 2 dell’articolo 20 e dall’abrogato articolo 26 della Legge regionale n. 40 del 10 agosto 2010;

3)    introduzione del medesimo prelievo di solidarietà previsto al precedente punto 1) per coloro che non hanno ancora raggiunto il limite d’età previsto dalla legge per l’erogazione dell’assegno vitalizio;

4)    il prelievo forzoso avrà la durata di dieci anni con decorrenza, per coloro che già percepiscono l’assegno, dall’entrata in vigore della presente legge mentre per coloro che non hanno ancora raggiunto il limite d’età previsto dalla legge dal momento dell’effettiva percezione dell’assegno vitalizio.

E’ altamente probabile che mi verrà eccepita quella che io chiamo la cd. retorica dei “diritti acquisiti” secondo cui i diritti divengano immutabili una volta che sono entrati nella sfera giuridica di un soggetto.

In questo campo, la retorica del diritto acquisito è inaccettabile in quanto non trova alcun riscontro né a livello costituzionale né tantomeno a livello ordinario. Anzi la stessa Corte costituzionale, infatti, ha previsto che “il legislatore può – al fine di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale – ridurre trattamenti pensionistici già in atto”. E ancora: “se, salvo controllo di ragionevolezza, è conforme a Costituzione una norma peggiorativa di trattamenti pensionistici in atto, a maggior ragione la conclusione vale per una norma che incida su trattamenti non ancora attivati al momento della sua entrata in vigore ……. Queste conclusioni inducono a ritenere che non possa argomentarsi in termini di diritto quesito”.

Sentenze Corte Costituzionale N° 349 del 1985 e N° 9 del 1994.

Questo progetto di legge è composto da 4 articoli:

–        l’articolo 1 introduce il prelievo di solidarietà;

–        l’articolo 2 introduce il divieto di anticipare il diritto a percepire l’assegno vitalizio al compimento del sessantesimo anno di età;

–        l’articolo 3 contiene la norma di coordinamento;

–        l’articolo 4 disciplina l’entrata in vigore della legge.

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