Marsica – Un cittadino della Marsica, lavoratore dipendente – consumatore – assistito dagli Avv.ti Roberto e Cesidio Di Salvatore del Foro di Avezzano, ha proposto davanti il Tribunale Civile di Avezzano domanda diretta a ottenere la declaratoria di usurarietà delle condizioni economiche praticate in un contratto di finanziamento a mezzo di cessione del quinto dello stipendio erogatogli da un noto istituto di credito con richiesta di non debenza degli interessi, spese e commissioni e ripetizione della somma indebita versata di € 20.882,92, oltre interessi. pur se il rapporto era ormai cessato ma non da oltre i 10 anni previsti per la prescrizione.
A sostegno gli Avv.ti Di Salvatore deducevano che il loro assistito, in data 25.7.08, aveva sottoscritto il finanziamento in questione poi rimborsato mediante 120 rate mensili per un totale di € 42.600,00 (a fronte di capitale erogato di € 21.621,00), comprensivo di interessi, commissioni e oneri, ivi incluso i costi della polizza assicurativa sottoscritta contemporaneamente al prestito.
Più in particolare, eccepivano che sia il TAEG che il TEG praticati erano superiori al Tasso Soglia vigente alla data di stipula del contratto in violazione della L.108/1996, L.24/2001 e degli artt.644 c.p. e 1815 comma 2° c.c., ragion per cui andava applicata la sanzione della non debenza degli interessi in senso lato e quindi la trasformazione del prestito da oneroso a gratuito, ovvero con decurtazione totale degli interessi, oneri e commissioni.
Eccepivano altresì che, contrariamente a quanto sostenuto da IBL Banca, per la corretta determinazione del TEG ai fini dell’usura andavano computate le spese, commissioni e remunerazioni di qualsivoglia specie, compreso quelle relative alla polizza assicurativa, con la sola esclusione delle imposte e tasse, cosi come chiaramente disposto dall’art. 644 comma 4° c.p..
Espletata CTU contabile su sollecitazione dei medesimi Avv.ti Di Salvatore, il Tribunale di Avezzano, in persona del G.U. Alessandra Contestabile, emetteva ordinanza provvisoriamente esecutiva ed in accoglimento della domanda, dichiarava l’usurarietà del tasso di interesse applicato, disponendo la conversione del finanziamento da oneroso a gratuito e condannava la banca alla restituzione in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 20.882,33, oltre interessi maturati e maturandi, nonché alla refusione delle spese di lite e pagamento spese di ctu.
Avverso la predetta ordinanza proponeva appello la banca, affidato a due motivi:
1) “errata statuizione sugli interessi usurari”. Il costo dell’assicurazione non doveva rientrare nel computo del TEG ai fini dell’usura come da Istruzioni di Banca D’Italia diramate alle banche vigilate, e nemmeno poteva ritenersi collegata la polizza assicurativa al credito erogato in quanto prevista obbligatoriamente dall’art.54 DPR 180/1050, norma disciplinante la CQS per l’appunto;
2) “ingiusta condanna di Ibl Banca al pagamento delle spese di lite”. Non doveva essere applicato il principio della soccombenza ma quello della compensazione, stante l’esistenza di contrasto giurisprudenziale circa l’inclusione o meno dei costi della polizza nel calcolo del TEG ai fini dell’usura, pur rilevato dallo stesso Tribunale.
Nel giudizio di gravame si è costituito per l’appellato consumatore, vittorioso in primo grado, l’avv. Roberto Di Salvatore che, nel richiamare tutto quanto dedotto in primo grado, eccepiva l’inammissibilità di entrambi i motivi di gravame, da ritenere comunque infondati, previa conferma dell’impugnata ordinanza.
La Corte d’Appello di L’Aquila, Pres. Del Bono, Cons. Est. Coccoli, ha rigettato l’appello della banca ritenuto totalmente infondato fornendo ampia ed articolata motivazione di seguito riassunta:
– quanto al primo motivo, facendo propri i richiamati principi espressi in modo costante, conforme e maggioritario dalla S.C. in materia, statuiva perentoriamente che: a) per accertare l’usurarietà dei tassi applicati in ipotesi di mutuo con CQS, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, come previsto dall’art. 644, comma 4° c.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito; b) detto articolo, infatti, stabilisce che nel costo complessivo del credito si deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito; c) la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo; d) ne discende che i costi della polizza hanno natura remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice; e) la «centralità sistematica» di tale norma, in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante, non può non valere pure per l’intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell’usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d’Italia (così Cass. Sez. 2, n. 29501 del 24/10/2023; Cass. Civ. Ord. n. 5593/2025; conforme altra recente Cass. Civ. Ord. n. 15114/2025).
La CdA, nel ribadire categoricamente l’esistenza dell’usura come sostenuto per conto del consumatore e ritenuto dal Tribunale, ha altresì precisato come nella specie emerga dagli atti lo stretto collegamento tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa, negozi entrambi sottoscritti nella medesima giornata, con la conseguenza che i costi della polizza devono essere considerati come oneri ex art. 644 c.p. e come tali rientranti nell’alveo del calcolo del tasso soglia, ulteriormente precisando che l’obbligatorietà ex lege della polizza non incide sulla natura di costo della polizza stessa e tanto meno le istruzioni di Banca d’Italia possono giammai derogare da una normativa primaria, qual è quella sull’usura ex art. 644 c.p. avente i chiari connotati di norma imperativa di ordine pubblico;
– quanto al secondo motivo, ha invece osservato che: a) seppure il Tribunale abbia dato atto della sussistenza di un duplice orientamento in tema di inclusione o meno dei costi della polizza nel calcolo del Teg, tuttavia tale constatazione era riferita alla giurisprudenza di merito e nell’ambito del duplice orientamento giurisprudenziale ha aderito a quello maggioritario conforme alla giurisprudenza di legittimità, tant’è che in tale contesto la decisione presa si fonda su richiami ai principi espressi dalla Corte di Cassazione e non a quelli espressi dalla giurisprudenza di merito sulla quale si è basata, al contrario, parte appellante; b) circa la quantificazione delle spese di lite, il Giudice, facendo buon uso del potere discrezionale riconosciutogli, ben poteva liquidare una somma ricompresa tra il minimo e il massimo dello scaglione di riferimento, avendo dovuto motivare adeguatamente solo nelle ipotesi in cui si sarebbe discostato dai minimi tariffari indicando somme inferiori, oppure superare i massimi tabellari vigenti.
La CdA ha quindi rigettato i due motivi d’appello e nel confermare l’ordinanza impugnata emessa dal Tribunale, ha anche condannato l’appellante banca al pagamento sia delle spese di grado sia dell’ulteriore somma pari al contributo unificato già versato all’atto dell’iscrizione a ruolo del gravame a titolo di sanzione per aver proposto appello dichiarato infondato.
In definitiva, affermano soddisfatti gli Avv.ti Roberto e Cesidio Di Salvatore “dopo lunga battaglia giudiziale l’assistito ha finalmente ottenuto la restituzione della somma di € 20.882,33 indebitamente corrisposta alla banca nel corso del rapporto di finanziamento, oltre interessi moratori maturati”.











