La Associazione Nazionale Imprese di Sorveglianza Antincendio (ANISA), associazione datoriale Confindustriale di riferimento nel campo della Sorveglianza Antincendio e dei servizi ad essa correlati e che riunisce decine di imprese con un bacino occupazionale di oltre 10.000 addetti specializzati, operanti sull’intero territorio nazionale, nonché firmataria del contratto nazionale di categoria, intende intervenire in merito ad evidenti inesattezze, riportate dalla stampa locale in merito agli esiti di un ricorso dalla stessa proposto avanti al TAR de L’Aquila avverso la AUSL Teramo.
In discussione era la legittimità della previsione, all’interno di un bando riferito ai servizi di vigilanza armata (per un importo veramente importante, dell’ordine di 15 milioni di euro), della previsione di destinare le guardie giurate “anche a supporto della squadra antincendio per i controlli preventivi di cui al D.M. 19.03.2015”.
Intendimento dell’AUSL era, forse, quello di risparmiare i costi dell’obbligatorio servizio di vigilanza antincendio (ferma invece la spesa rilevante per la vigilanza armata non obbligatoria, peraltro), affermandone la sostanziale inutilità ed eccessiva onerosità, in manifesta violazione rispetto alle previsioni del D.M. 19.03.2015, che viceversa ha previsto la obbligatoria predisposizione di un servizio di vigilanza antincendio appositamente dedicato.
Il TAR ha sostanzialmente ritenuto non lesiva degli interessi di ANISA e dei suoi associati, la previsione sopra riportata, giammai però affermando – come si è invece voluto far credere all’evidente scopo di rinvenire un sostegno alle tesi sostenute dalla AUSL – che il problema sollevato fosse quello di risolvere la problematica “degli interventi per domare il fuoco, che restano nella competenza istituzionale del copro dei VV.FF. con i loro uomini e i loro mezzi”.
La questione, particolarmente delicata, è invece quella dell’approntamento dell’obbligatorio servizio antincendio interno all’interno delle Strutture Ospedaliere, per il quale deve essere appunto impiegato personale addetto ed all’uopo esclusivamente dedicato (a prescindere, cioè, dalle competenze dei Vigili del Fuoco, che ovviamente restano ferme, ma che si pongono su tutt’altro piano), secondo le chiare previsioni del D.M. 19.03.2015 e della recente circolare del Ministero dell’Interno prot. 12580 dd. 28.10.2015.
Posto che la sentenza del T.A.R. non perviene a conclusioni pienamente esaustive, in relazione peraltro ad un servizio delicatissimo (basti pensare alle conseguenze, potenzialmente gravissime, di un incendio in un ospedale, luogo per definizione dove sono ospitate persone con ridotta capacità di spostamento e comunque in situazione di evidente vulnerabilità), ANISA ha già dato incarico ai propri legali di proporre appello al Consiglio di Stato, anche al fine di evitare ogni possibile futuro fraintendimento sulla portata e il senso della normativa vigente, a maggior ragione laddove della stessa si voglia fornire una lettura forzata e contraria alle stesse intenzioni del legislatore.
In ultimo ricordiamo come l’Ospedale di Teramo sia privo del Certificato di Prevenzione Incendi e che pertanto tutto lo zelo dimostrato sulla volontà di risparmiare i costi derivanti da un obbligo normativo, posto a tutela del cittadino, appare quantomeno curioso.
Ciò altresì alla luce degli appalti per ben 15 milioni di Euro per la vigilanza armata e di ben 500.000 Euro per lo sfalcio dell’erba, tutt’altro che obbligatori ed a tutela del cittadino.