Tre provvedimenti giudiziali disapplicano il contratto sulla mobilità e sanciscono la priorità assoluta dei trasferimenti sulle immissioni in ruolo. Queste ultime possono essere effettuate solo sui posti che residuano ai trasferimenti interprovinciali. Sottrarre posti ai trasferimenti è stato infatti ritenuto illegittimo da un’ordinanza del Tribunale di Teramo, a firma del giudice del Lavoro Daniela Matalucci, e da due sentenze del Tribunale di Avezzano, firmate da Antonio Stanislao Fiduccia. Beneficiari tre docenti marsicani assistiti dall’avv. Salvatore Braghini (nella foto) del sindacato Gilda di Avezzano, rientrati nella provincia di residenza dopo anni di permanenza in scuole del Nord.
Per ottenere ciò il legale dei tre docenti ha chiesto (ed ottenuto) la disapplicazione delle disposizioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità (CCNI), vigenti anche per il triennio 2022-2025, in quanto contrastanti con il diritto dei ricorrenti, che rivendicavano così il diritto a concorrere sul 100% dei posti disponibili in organico nei rispettivi insegnamenti.
Le regole del Contratto Collettivo mobilità disapplicate dai Giudici
Invero, secondo il CCNI, dopo lo svolgimento della II fase provinciale dei trasferimenti (la II fase segue quella dei movimenti all’interno del Comune, I fase, e precede la III, ossia quella interprovinciale), il 50% dei posti disponibili per la fase interprovinciale vengono accantonati per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio contrattuale.
Per quanto riguarda la restante quota del 50%, il CCNI prevede poi che il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e l’altro 25% alla mobilità professionale (passaggio da un insegnamento ad un altro).
Cosa hanno stabilito i 3 provvedimenti giudiziali
Disapplicando tali regole della fonte contrattualistica, i due Giudici del Lavoro hanno accertato il diritto dei tre docenti ad ottenere una precedenza assoluta delle operazioni di mobilità rispetto alle immissioni in ruolo, tanto dovendosi ricavare dalla lettura del testo normativo del comparto scuola, che non può essere derogato dal CCNI.
Ed infatti – spiegano concordemente i magistrati di Teramo e di Avezzano – l’art. 470 del Testo Unico della Scuola “è chiaro nel delegare alla contrattazione collettiva la regolamentazione della materia, ma individua in maniera assolutamente univoca il fine ultimo che deve ispirare le parti sociali, costituito dal superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.
La disposizione ora esaminata, pertanto, è inequivoca nell’accordare preferenza alle operazioni di mobilità territoriale rispetto alle immissioni in ruolo,
Secondo gli autorevoli magistrati del lavoro di Teramo ed Avezzano si tratta di principi che si fondano oltre che sulla generale esigenza di contenimento della spesa pubblica, sulla considerazione che il trasferimento a domanda si configura come una più soddisfacente distribuzione del personale nell’interesse del miglior andamento dell’azione amministrativa, “dovendosi ritenere che il dipendente operi con maggiore profitto ove non sussistano situazioni di disagio di carattere familiare”; d’altra parte l’esigenza di garantire la uniforme distribuzione delle nuove immissioni in ruolo in tutto il territorio nazionale, non trova alcun fondamento normativo e comunque non appare idonea a giustificare la deroga ad un principio di preferenza espressamente sancito dal legislatore (anche qualora fosse ritenuto validamente derogabile).
Pertanto, veniva accertato il diritto dei ricorrenti di concorrere sul 100% dei posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto nelle rispettive classi di insegnamento nella Provincia di L’Aquila, con precedenza delle operazioni di mobilità rispetto alle immissioni in ruolo, con conseguente condanna al Ministero dell’Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo all’adozione di ogni atto necessario ad assicurare il trasferimento interprovinciale dei ricorrenti secondo il punteggio posseduto e le preferenze indicate, con priorità rispetto alle immissioni in ruolo, su uno dei posti disponibili nella Provincia di L’Aquila.Secondo l’avvocato Salvatore Braghini della Gilda, “I tre provvedimenti potrebbero avere effetti imprevedibili sulle immissioni in ruolo che stanno per iniziare. La prenotazione di un’aliquota di posti prevista dal CCNI sulla mobilità anche per quest’anno, a vantaggio delle immissioni in ruolo e a detrimento di chi vuole tornare nella propria provincia, rischia di essere ancora sconfessata dai Tribunali nel caso di ricorsi da parte dei docenti che non hanno ottenuto il trasferimento e si trovano ancora in luoghi molto distanti dalla residenza, pregiudicando il complesso delle operazioni a causa del c.d. effetto domino”.