Avezzano – L’importante sentenza del Tribunale di Avezzano pubblicata con le motivazioni in questi giorni riconosce il valore abilitante dei 24 cfu ad una docente marsicana di scienze motorie e sportive negli istituti di I e II grado.
La professoressa si era rivolta alla sezione lavoro, per mezzo degli avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia, al fine di accertare il valore abilitante della laurea unitamente ai 24 cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e, all’esito, chiedeva di essere inserita nelle GPS di I fascia, e nelle Graduatorie d’istituto di II fascia per le corrispondenti classi di concorso. Dette graduatorie sono molto ambite perché riservate al personale abilitato e quindi tali da consentire con una nomina di durata annuale.
Il Giudice del Lavoro, Antonio Stanislao Fiduccia, ha accolto il ricorso ricostruendo magistralmente il quadro normativo nazionale ed eurounitario a partire dal D.Lgs. n. 59/2017, che, nel dare attuazione alla legge delega n. 107/2017 (c.d. della “buona scuola”), ha fissato la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi, prevedendo quale requisito il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU.
Se per accedere ai concorsi per il posto di docente è necessario possedere l’abilitazione oppure (in alternativa) la laurea ed il conseguimento di 24 CFU in forma curricolare (aggiuntiva o extracurricolare) nelle discipline psico-antropo-pedagogiche e tecnologie didattiche – osserva il giudice – deve trarsi da ciò una precisa volontà del legislatore delegato di definire nell’alveo della legge delega il nuovo significato attribuito al termine “abilitazione”.
In altri termini, il legislatore richiede uno specifico requisito per l’accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tale requisito sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari oppure tre anni di servizio, che consentono l’accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.
La sentenza definisce, quindi, illegittima la condotta dell’Amministrazione scolastica, che non ha consentito alla ricorrente l’inserimento nella I Fascia delle GPS e nella II Fascia delle Graduatorie d’Istituto, nonostante fosse in possesso di un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione operata dal legislatore delegato (art. 5, D.Lgs. n. 59/2017), tanto più che una tale interpretazione costituzionalmente orientata “consente di evitare il contrasto della disciplina regolamentare con la normativa comunitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l’insegnamento”.
Infatti, secondo il Giudice, ai sensi delle Direttive europee sulle abilitazioni professionali, recepite sin dal 2006 dall’Italia, l’accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. Le procedure definite “abilitanti” dallo Stato Italiano – spiega il dr. Fiduccia – non rientrano, invece, nelle definizioni di “qualifica professionale” adottate dalla Direttiva 2005/36/CE, poiché non rappresentano, ai sensi della stessa una “formazione regolamentata”, ma una semplice procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato Italiano.
“La sentenza – commenta l’avv. Salvatore Braghini – è particolarmente importante poichè restituisce coerenza ad un sistema normativo e regolamentare altrimenti indecifrabile, allineandolo al quadro europeo, poiché non si comprende, diversamente, come si possa partecipare ad un concorso per il ruolo con i 24 cfu universitari introdotti dalla legge e poi considerarli non rilevanti ai fini dell’inserimento nelle graduatorie per l’insegnamento, in questo modo confondendo procedure concorsuali, che mirano al reclutamento, e procedure abilitanti, che col concorso non hanno nulla a che fare”.