Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione, Barbonetti diffida il comando dei vigili di Avezzano

Avezzano. Alessandro Barbonetti, consigliere comunale uscente e rappresentante della lista Partecipazione Popolare (candidato sindaco Gabriele De Angelis) ha provveduto questa mattina a invitare il Comando dei Vigili Urbani a far rispettare le leggi ed in particolare le indicazione operative in materia propaganda elettorale per le amministrative 2017 emanate dalla Prefettura dell’Aquila in data 23 maggio us (prot.n.0022852).

È quanto si legge in una nota arrivata in redazione, diffusa alla stampa, che continua:

Queste ultime indicazioni, tra l’altro, sono state formalizzate dal prefetto sotto forma di “verbale d’intesa” e sono immediatamente operative, visto che tale provvedimento è stato assunto dopo un’apposita riunione cui sono stati invitati i candidati a sindaco o loro rappresentanti.

“Per questo appare grottesco e palesemente strumentale, da parte del sindaco Di Pangrazio, la richiesta formalizzata nei giorni scorsi di un nuovo incontro con il prefetto su tale argomento – spiega Barbonetti – visto che le decisioni assunte dal prefetto non sono sindacabili. Si tratta – conclude il rappresentante della lista Partecipazione Popolare con De Angelis – di un mero espediente del sindaco uscente per prendere tempo e consentire ai candidati che ancora non hanno ottemperato all’obbligo di rimozione dei propri manifesti su vetrine, muri, balconi e sedi elettorali di continuare a violare tranquillamente la legge per i pochi giorni che mancano alle elezioni dell’11 giugno.

Che il sindaco ormai uscente si senta al di sopra della legge e che si possa consentire una tale mancanza di rispetto istituzionale nei confronti di un’autorità come il prefetto non è certo una novità – conclude Barbonetti – ma il Comando dei vigili non può esimersi dall’applicare immediatamente le disposizioni di legge così come richiamate dal prefetto. Per ora ci limitiamo a un invito, è ovvio che se non verranno assunte tempestive iniziative (ovvero la disaffissione dei manifesti fuori spazio e l’oscuramento delle vetrine occupate da materiale elettorale), saremo costretti a rivolgerci agli organi competenti”.

Al Comando dei Vigili Urbani di Avezzano

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A Prefetto dell’Aquila

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Oggetto: Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione

Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (“Disposizioni per la parità d’accesso ai mezzi d’informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”), a far data dalla convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto ” è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.

Trova altresì applicazione, nelle elezioni comunali, l’articolo 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (“Elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale”), ai sensi del quale ” è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere , ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l’inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa”.

È appena il caso di rammentarLe che, al riguardo, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 79 del 9 marzo-7 aprile 2016, nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 29, comma 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in relazione al successivo comma 6, ha ritenuto tuttora vigente – pur dopo l’entrata in vigore della legge n. 28 del 2000 – la stessa disposizione e la correlata sanzione di carattere penale prevista dal comma 5 dello stesso articolo in caso di violazione del divieto. Infatti, l’articolo 29, commi 5 e 6, delinea una fattispecie diversa da quella disciplinata all’articolo 9, comma 1, della  legge n. 28 del 2000, in quanto diverse ne sono le finalità, l’ambito di applicazione e i soggetti destinatari.

In particolare il divieto di cui all’articolo 9 della legge n. 28/2000 è direttamente destinato alle “amministrazioni pubbliche” intese come enti e organi e non già come i singoli soggetti che ne esercitano le funzioni, e ” mira ad evitare che la comunicazione istituzionale delle amministrazioni venga piegata ad obiettivi elettorali, promuovendo l’immagine dell’ente, dei suoi componenti o di determinati attori politici, in violazione degli obblighi di neutralità politica degli apparati amministrativi (art. 97 Cost), della necessaria parità di condizione fra i candidati alle elezioni e della libertà di voto degli elettori (art. 48 Cost)”.

“La fattispecie contenuta nell’art. 29, comma 6, della legge n. 81 del 1993, che contiene il divieto assistito dalla sanzione penale, è invece riferita alla propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente all’attività istituzionale delle amministrazioni. Tale fattispecie riguarda condotte ulteriori e diverse da quelle poste in essere nello svolgimento delle funzioni istituzionali dell’amministrazione…”.

Il suddetto divieto “per il principio della personalità della responsabilità penale non può che indirizzarsi direttamente ai soggetti titolari di cariche pubbliche a livello locale.”

La non sovrapponibilità tra le due fattispecie, inoltre, si fonda anche sul diverso arco temporale di efficacia dei due divieti che non coincide necessariamente, poiché mentre l’art. 29, comma 6, della legge n. 81/1993 circoscrive il divieto all’intervallo fra i trenta giorni antecedenti l’inizio della campagna elettorale e la conclusione di questa, l’art. 9, comma 1, della legge n. 28 del 2000, lo fa decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto.

Tutto ciò premesso, viste pure le indicazioni operative sulla propaganda elettorale per le amministrative 2017, emanate dalla Prefettura dell’Aquila in data 23 maggio us (prot.n.0022852),

La invito, in qualità di Consigliere comunale in carica e rappresentante della lista Partecipazione Popolare (candidato sindaco Gabriele De Angelis),

a provvedere senza indugio al rispetto della richiamata normativa nel territorio comunale di Avezzano, provvedendo quindi a defiggere immediatamente le numerose pubblicazioni abusive di manifesti ed altri materiali di propaganda elettorale, con la contestuale somministrazione delle sanzioni del caso.

Salvo e riservato ogni altro diritto in sede civile e penale in caso di mancato adempimento.

Alessandro Barbonetti, Consigliere Comunale

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