Abruzzo in fascia arancione. Cosa è consentito e cosa è vietato

Abruzzo – Il Ministro della Salute, con ordinanza del 10 novembre 2020, ha inserito l’Abruzzo tra le regioni caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, portando la regione nella cosiddetta “Zona Arancione“.

Il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, all’art. 2 detta misure più rigorose di contenimento del contagio, rispettivamente alla zona arancione, misure chiarite dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 6 novembre 2020. Di seguito si riassumono le indicazioni riportate:

VIETATO ogni spostamento in entrata e in uscita da un Comune diverso dalla propria residenza/domicilio e da altra Regione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e per motivi di salute.

VIETATO ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità

SOSPESE le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

CONSENTITI gli spostamenti:
– strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza;
– per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
– per il transito sui territori (Regioni/Comuni) qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni;
– per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza, domicilio o abitazione.

CONSENTITA la sola ristorazione con consegna a domicilio senza limitazioni orarie;

CONSENTITO l’asporto fino alle ore 22 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

CONSENTITA l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

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