Sono stati pubblicati dal Governo italiano nuovi chiarimenti in base alle Ordinanze del Ministro della salute dell’8 e 16 gennaio 2021. Nello specifico, con le Faq appena aggiornate, si forniscono specifiche delucidazioni in merito all’annosa, e anche un po’ confusa, situazione delle “seconde case”.
Secondo quanto è stato scritto ieri, quindi, anche se ci si dovesse trovare in zona rossa, è possibile spostarsi verso le seconde case anche se queste dovessero trovarsi in Regioni arancioni o rosse. Come si legge nelle recentissime Faq, infatti, “è venuta meno l’esclusione delle cosiddette seconde case ubicate dentro e fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro“.
E’ comunque importante precisare che per “seconda casa” si intende una casa di proprietà o in affitto a lungo termine e, proprio nel caso di affitto, il contratto deve esistere da una data precedente a quella del 14 gennaio 2021 e bisogna comunque provare di godere del titolo di proprietà o di affitto antecedente a tale data. Ciò significa che non si può considerare “seconda casa” quella affittata per un breve periodo.
Nelle seconde ci si può spostare solo con familiari conviventi e non possono esserci altri parenti o amici. Con i nuovi chiarimenti, tra l’altro, si spiega che la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo.
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