Scuole in DAD, ricorso al TAR dei genitori degli studenti avverso l’Ordinanza del 06 aprile emanata dal Sindaco Di Pangrazio

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|||verona scuole elementari e medie di Parona controllate dai vigili del fuoco Terremoto Foto Sartori Fotoland|

Avezzano – Questa mattina è giunto alla nostra Redazione un comunicato stampa del Comitato “Abruzzo A Scuola” (L’Aquila e Avezzano) che ha per oggetto il ricorso presentato da uno studente ed alcuni genitori di studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e di secondo livello avverso l’Ordinanza emanata dal Sindaco Giovanni Di Pangrazio riguardante la chiusura delle scuole in presenza a partire dal 07 aprile.

Di seguito si riporta il testo integrale del comunicato.

Le scuole secondarie di secondo grado e il secondo e terzo anno delle scuole di secondo grado di primo livello ad Avezzano rimangono chiuse. Questo in virtù dell’ordinanza n. 135 del 06.04.2021 emanata dal Sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio.

Uno studente ed alcuni genitori di studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e di secondo livello si sono rivolti al proprio legale Avv. Alessia Giovannelli per opporsi alla chiusura della scuole. Il ricorso presentato ieri chiede l’annullamento dell’ordinanza e la sospensione immediata in via cautelare per gli innumerevoli vizi di legittimità del provvedimento.

L’ordinanza sindacale infatti appare assolutamente illegittima, non sussistendo  in capo al sindaco alcun potere di adottare misure più restrittive rispetto a quelle stabilite dell’autorità governativa, anche e soprattutto alla luce della recente D.L. n. 44 del 01.04.2021 che, in considerazione delle criticità emerse con l’impianto normativo precedente circa l’uso dei poteri di emergenza, e gli attriti e malfunzionamenti legati alla difficile relazione tra Stato e Regioni, nonché al fine di consentire la ripresa della attività scolastiche in presenza in maniera eguale ed uniforme su tutto il territorio, limita i poteri delle amministrazioni territoriali. I Presidenti delle regioni, delle province autonome  e i Sindaci possono adottare misure di contenimento più restrittive di quelle statali solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.

Si legge nel ricorso: “non può neanche ritenersi sussistere un rischio elevato di diffusione nella popolazione scolastica del Covid 19. Infatti, la Città di Avezzano non può avere alcun dato su focolai e/o contagi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado che svolgono ormai attività di didattica a distanza da mesi”.

Non si comprende, quindi, su quali basi, su quali dati epidemiologici relativi alla popolazione scolastica delle scuole secondarie il Sindaco di Avezzano abbia fondato la sua decisione, quale sia stato l’iter istruttorio che ha determinato la P.A. a tenere ancora a casa gli studenti, prevaricando lo stato e adottando misure contrastanti con quelle decise dall’Autorità Governativa sulla base della valutazione dei monitoraggi dei dati forniti dalle Regioni. Risulta, altresì, contraddittorio il provvedimento impugnato che individua le scuole secondarie come unico luogo di contagio pur essendo queste da mesi chiuse.

Infatti, se un aumento dei casi è avvenuto nelle ultime settimane, nella città di Avezzano, nella marsica e in tutta la provincia, di certo non può essere colpa delle scuole che nella Regione Abruzzo sono chiuse, tutte, sin dal 01.03.2021, da quasi un mese e mezzo.

Come può essere logico, proporzionato e coerente un provvedimento che individua nelle “scuole chiuse” il luogo privilegiato del contagio e che in un asserito “scenario epidemiologico di costante gravità” non viene istituita una “zona rossa”, con la conseguente adozione di misure più stringenti. Infatti, mentre le scuole restano chiuse a causa del detto “scenario epidemiologico di costante gravità”, le attività commerciali rimangono aperte, i bar rimangono aperti, la circolazione delle persone non viene limitata”.

Il legale poi richiama la recente pronuncia del TAR Lazio che conferma con provvedimento n. 1947/2021 Reg. Prov. Cau., che le scuole non siano luogo privilegiato di contagio. Il TAR Lazio ha accolto la domanda cautelare dei ricorrenti, tutti genitori di studenti delle scuole secondarie, che hanno prodotto, a sostegno del ricorso, svariati studi scientifici pubblicati da prestigiose riviste mediche, reports sui dati di contagio in ambito scolastico rilevati in Toscana ed in Sicilia, nonché relazioni scientifiche, (depositate in data 9.3 e 23.3.2021) rilasciate da esperti in epidemiologia, in biomedica e in biostatistica, nelle quali si analizzano funditus i dati forniti dall’Istituto Superiore di Sanità: tali relazioni pervengono alla conclusione che non esistono evidenze scientifiche solide e incontrovertibili circa il fatto (i) che il contagio avvenuto in classe influisca sull’andamento generale del contagio, (ii) che l’aumento del contagio tra i soggetti in età scolastica sia legato all’apertura delle scuole, (iii) che la c.d. variante inglese si diffonda maggiormente nelle sole fasce d’età scolastiche, (iv) che le diverse varianti circolanti nel Paese siano resistenti ai vaccini in uso in Italia, e affermano che “Le analisi qui condotte non dimostrano una situazione di aumentata pericolosità a livello di aumento di contagi, diffusione di focolai scolastici, trasmissione secondaria in ambito scolastico, aumentato rischio per individui in età scolare di trasmettere la cd variante inglese rispetto alla popolazione. Rappresentano invece un’invidiabile situazione a livello europeo di capacità di tracciamento dei casi e pertanto nella classificazione dello scenario italiano secondo OMS”.

Ormai quindi è fatto pacifico che non sono le scuole ad incidere sulla curva dei contagi, circostanza che ha determinato il governo a garantire con il D.L. 44/22 la scuola in presenza su tutto il territorio nazionale allineandosi agli altri paesi europei.

A fronte di ciò emerge un dato sconcertante, quello dei gravi danni che la DAD sta provocando nei bambini e giovani: isolamento, disordini alimentari, autolesionismo, suicidi, danni neuronali. Pregiudizi che, nonostante l’allarme di neurologi, psichiatri e ospedali non vengono mai valutati adeguatamente dalle amministrazioni territoriali nel bilanciamento dei diritti, al fine di perseguire un fine con il minor sacrificio possibile.

Sul punto nel ricorso viene richiamata la succitata pronuncia del TAR Lazio che, per quanto attiene al periculum in mora, dichiara che “i ricorrenti hanno prodotto pubblicazioni che sembrerebbero comprovare, rispetto all’inizio della pandemia (marzo 2020), un significativo aumento dei ricoveri ospedalieri di adolescenti per gravi disordini alimentari e tentativi di suicidio (cfr. in particolari documenti nn. 131 e 146 di parte ricorrente), quale effetto del progressivo isolamento sociale indotto dalle misure di contenimento del contagio, ragione per cui appare urgente una approfondita valutazione della situazione al fine di ripristinare l’attività didattica ordinaria, cioè in presenza”.

Chi pagherà il prezzo di tutto quello che stiamo facendo ai nostri figli?

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