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Ricorso del Centro Medisalus: il TAR Abruzzo dichiara l’improcedibilità

avocato tribunale

Lecce nei Marsi – Si chiude con una pronuncia di improcedibilità la lunga vicenda giudiziaria che ha visto il Centro Medisalus S.r.l. contrapposto alla Regione Abruzzo e al Comune di Scoppito. La Prima Sezione del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo ha messo la parola fine a un contenzioso iniziato oltre vent’anni fa, legato a complesse questioni urbanistiche e sanitarie.

La storia prende avvio nel 1997, quando il Comune di Lecce nei Marsi approvò una variante urbanistica per consentire la realizzazione di un centro riabilitativo su un’area agricola. L’autorizzazione, tuttavia, era accompagnata da un vincolo preciso: per almeno vent’anni la struttura avrebbe dovuto operare esclusivamente come centro socio-riabilitativo per persone con handicap grave.

Nel 2017 l’Ufficio tecnico comunale accertò che all’interno della struttura venivano invece erogate prestazioni di natura sanitaria, in contrasto con la destinazione originariamente prevista. Da qui la decisione del Comune di revocare le delibere urbanistiche e ripristinare la destinazione agricola dell’area.

Nel tentativo di proseguire l’attività, nel 2019 la Medisalus chiese il trasferimento della struttura nel territorio del Comune di Scoppito. Regione Abruzzo e Comune concessero l’autorizzazione, ma introducendo una clausola risolutiva: l’efficacia del trasferimento sarebbe dipesa dall’esito dei giudizi allora pendenti davanti al Consiglio di Stato sulla vicenda urbanistica di Lecce nei Marsi. Proprio questa condizione fu contestata dalla società, che si rivolse al TAR ritenendola illegittima.

Nel frattempo, però, il quadro giuridico è profondamente cambiato. Nel luglio 2020 il Consiglio di Stato ha respinto in via definitiva l’appello della Medisalus sulla questione urbanistica. Pochi mesi dopo, nell’ottobre 2020, il Comune di Lecce nei Marsi ha revocato le autorizzazioni sanitarie e, nel 2022, la Regione Abruzzo ha disposto anche la revoca dell’accreditamento istituzionale. Alla luce di questi eventi, il 26 maggio 2025 la stessa società ricorrente ha comunicato al TAR di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile.

Nonostante la chiusura formale del procedimento, il Tribunale ha applicato il principio della “soccombenza virtuale” per la regolazione delle spese di lite. Secondo i giudici, il ricorso era comunque manifestamente infondato, poiché risultava legittima l’apposizione di una condizione risolutiva al trasferimento della struttura, considerata la precarietà del titolo autorizzativo originario.

Il Centro Medisalus è stato così condannato al pagamento delle spese di giudizio a favore della Regione Abruzzo e del Centro Santa Lucia S.r.l., intervenuto nel procedimento in qualità di controinteressato operante nello stesso bacino di utenza.

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