Reddito di Emergenza: chi può presentare la nuova domanda all’INPS?

È stata resa disponibile, presso l’INPS, la nuova procedura per la presentazione delle domande per ottenere il Reddito di Emergenza (Rem), secondo quanto previsto dal Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (il cosiddetto “Decreto Ristori”). Chi ne ha diritto, quindi, potrà accedere a due ulteriori mensilità, quella per novembre e quella per dicembre 2020. La domanda può essere presentata da oggi, 10 novembre, e fino al 30 novembre 2020.

Il Reddito di Emergenza è stato adottato dal Governo italiano per sostenere le famiglie in difficoltà a causa del Covid-19. Tale beneficio è destinato a nuclei familiari che rispondano a determinati requisiti: valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore a una soglia pari all’ammontare del REm (che può andare da 400 a 800 euro, a seconda delle diverse tipologie di aventi diritto); ISEE fino a 15mila euro; residenza in Italia; patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10mila euro, accresciuta di 5mila euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20mila euro.

Se all’interno della famiglia c’è un lavoratore che percepisce già le nuove indennità Covid (previste per i lavoratori stagionali e per altre specifiche categorie dall’art. 15 del DL 137/2020), il Reddito di Emergenza non potrà essere richiesto. Chi deve presentare la domanda all’INPS? I nuclei familiari che rispondono ai requisiti sopra descritti e che non hanno mai ottenuto il beneficio in precedenza e che hanno ottenuto solo il primo Reddito di Emergenza (quello introdotto dal DL n. 34/2020) e non il secondo (quello previsto dal DL n. 104/2020). Non devono ripresentare la domanda per il Rem le famiglie già beneficiarie del beneficio, in base al DL 104/2020, poiché riceveranno automaticamente quanto di loro spettanza direttamente dall’INPS.

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