“Nega l’utilizzo dei servizi igienici a lavoro, dipendente costretto a farsela addosso e ad andare via senza cambiarsi”, riconosciuta la lesione alla dignità personale

È stata riconosciuta legalmente la situazione lesiva della dignità personale per un lavoratore abruzzese ex Sevel impiegato nello stabilimento della Val di Sangro. Sul posto di lavoro infatti era stato costretto a urinarsi addosso in quanto non gli era stato consentito l’utilizzo dei servizi igienici, ed è stato mandato a casa senza la possibilità di cambiarsi.

La Corte Suprema di Cassazione, con la pubblicazione della sentenza della “sezione lavoro”, ha dichiarato inammissibile il ricorso di Stellantis avverso la sentenza della Corte di Appello de L’Aquila, che a sua volta aveva confermato quella di primo grado emessa dal Tribunale di Lanciano, che vedeva soccombente Stellantis (ex Sevel-FCA). Soddisfazione per la Federazione Abruzzo e Molise dell’USB (Unione Sindacale di Base).

Di seguito il comunicato stampa integrale: “Nel febbraio 2017 un lavoratore della ex Sevel cui non venne consentito l’utilizzo dei servizi igienici durante il turno di lavoro, finiva per minzionarsi addosso, nessuno rimpiazzò la sua postazione e successivamente non gli venne neppure consentito l’uso degli spogliatoi per cambiarsi.

L’USB proclamò uno sciopero immediato e mise i propri legali a disposizione del lavoratore che aveva subito una situazione lesiva della propria dignità personale. La vicenda ebbe un enorme clamore mediatico e successivamente ha avuto un lungo iter giudiziario giunto alla definitiva conclusione l’11 maggio 2025: la Corte Suprema di Cassazione, con la pubblicazione della sentenza della “sezione lavoro”, ha dichiarato inammissibile il ricorso di Stellantis avverso la sentenza della Corte di Appello de L’Aquila, che a sua volta aveva confermato quella di primo grado emessa dal Tribunale di Lanciano, che vedeva soccombente Stellantis (ex Sevel-FCA), e riconosciuto che il lavoratore aveva subito una lesione alla dignità personale verificatasi sul luogo di lavoro in violazione dell’art. 2087 c.c.
La stessa Corte ha condannato Stellantis alla rifusione delle spese di lite disponendo, a tutela del lavoratore, che ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/03, in caso di diffusione dell’ordinanza, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi dello stesso.

Esprimiamo tutta la nostra soddisfazione per aver riconsegnato parte della dignità al lavoratore che con coraggio aveva voluto intraprendere la strada giudiziaria spinto dalla volontà di far in modo che nessun collega potesse vivere una situazione simile.
Vorremmo dedicare questa vittoria al compianto Fabio Cocco, allora coordinatore USB lavoro privato Abruzzo, che fu determinato nel denunciare l’accaduto e nel dare supporto al lavoratore. Fabio Cocco, come detto, dovette sopportare anche le tensioni di un procedimento giudiziario, a seguito di una querela aziendale a suo carico e del lavoratore, per diffamazione aggravata a mezzo stampa, conclusosi con l’archiviazione da parte del GIP del Tribunale di Lanciano nel 2020.

Un ringraziamento particolare va all’avv. Diego Bracciale del Foro di Chieti che ha svolto un lavoro ineccepibile e professionale che ha condotto a questo epilogo che rappresenta una vittoria per il lavoratore, per l’USB e per tutti i lavoratori”.

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