Ministero condannato a risarcire con 12 mensilità e 6 anni di bonus una insegnante di religione

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Avezzano – Con una sentenza pubblicata in questi giorni, il Giudice del Lavoro di Avezano, de. Antonio Stanislao Fiduccia, ha dichiarato il diritto di una docente di religione che aveva stipulato 6 contratti a termine di essere risracita per abusiva reiterazione nonché ad ottenere il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.

L’insegnante avezzanese, assistita dall’avvocato Salvatore Braghini della Gilda L’Aquila, ha ottenuto 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre interessi. Si vedrà accreditati dal Ministero dell’Istruzione anche tremila Euro per la Carta docente in quanto non percepita negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2021/2022 in cui stipulava contratti a termine. La Carta infatti è riservata al solo personale di ruolo e, solo a partire dal corrente anno scolastico, è stata estesa anche ai precari con contratti al 31 agosto, ma non per le supplenze al 30 giugno.  

Con una meticolosa e convincente ricostruzione della normativa e della giurisprudenza comunitaria, fino alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, del 13 gennaio 2022, nonchè della disposizioni di legge del settore scolastico e relative allo status giuridico del docenti di religione, il Giudice del Lavoro, dr. Antonio Stanislao Fiduccia, ha concluso che “rientrano nell’alveo dell’illecito comunitario e costituzionale le supplenze annuali su  organico di diritto, conferite in epoca successiva al 10.7.2002, per un tempo complessivo superiore a  36 anche non consecutivi” e che i “principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria risultano validi anche in relazione ai  docenti di religione, nonostante la peculiarità della disciplina per essi specificamente prevista dalla legge n. 186/2003″.

L’avvocato Braghini (in foto) evidenzia che: “il Sindacato Gilda Insegnanti chiede da tempo al Ministero di attivare persorsi di reclutamento che consentano di ricoprire tutti i posti disponibili dell’organico di diritto ed a riconoscere parità di trattamento tra docenti precari e di ruolo affinché siano rimosse discriminazioni inaccettabili”. Aggiunge inoltre che “l’estensione del bonus docenti ai docenti con supplenze annuali è solo un parziale rimedio in quanto dovrebbe essere estesa a tutte le supplenze e comunque di certo a quelle svolte per almeno 6 mesi oppure dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio, posto che il diritto-dovere di aggiornarsi riguarda indistintamente tutti i docenti”.


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