Di Paolo replica alla Santa Croce:”Sentenza del Tar cristallina nel respingere tutti i motivi del ricorso”

Canistro – “In qualità di ex Sindaco del Comune di Canistro ed ex Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Abruzzo, sento il dovere di replicare alle accuse mosse dalla società Santa Croce S.r.l. ritenendo doverose alcune precisazioni sui fatti e sul diritto”. Lo scrive, in una nota, Angelo Di Paolo.

“Contrariamente a quanto sostenuto dalla Santa Croce, – continua la nota – la stampa ha riportato in modo pienamente corretto e accurato i contenuti della sentenza del TAR Pescara n. 205 del 21 maggio 2025, anche evidenziando la posizione della Santa Croce espressa nel corso del giudizio amministrativo, giudicata però dai magistrati del TAR del tutto priva di fondamento. La sentenza è cristallina nel respingere tutti i motivi di ricorso della Santa Croce e nel confermare la legittimità dell’esclusione dalla gara per le concessioni minerarie di Canistro.

Il TAR ha infatti chiarito definitivamente che:

  • · le concessioni delle acque minerali sono disciplinate dalla L.R. Abruzzo n. 15/2002 e non dal Codice dei Contratti Pubblici
  • · l’art. 186-bis della Legge Fallimentare non si applica alle concessioni minerarie ma solo ai “contratti pubblici”
  • · la Santa Croce è gravata da violazioni fiscali gravi e definitivamente accertate, come già stabilito dalla precedente sentenza del TAR L’Aquila n. 341/2021.

La questione della proprietà e gestione della Santa Croce

Quanto alla presunta inesattezza relativa alla figura di Camillo Colella, è lo stesso Colella che, pur non avendo più da alcuni anni ruoli formali nella società, ha continuato a presentarsi pubblicamente come il gestore effettivo della Santa Croce attraverso interventi sui giornali e dichiarazioni pubbliche, puntualmente rilanciati da tutte le testate giornalistiche. Questo comportamento dimostra inequivocabilmente che, ancorché privo di cariche ufficiali, egli rimane l’amministratore di fatto della società, confermando così la sostanziale correttezza delle informazioni riportate dalla stampa. Si aggiunga che la società Santa Croce srl è controllata al 100 per 100 da una società che, non a caso, conserva la denominazione di “Colella holding”  e che tutti sanno che l’avvicendamento formale delle cariche del management aziendale è scaturito da esigenze di opportunità a causa delle disavventure giudiziarie dell’allora amministratore unico Camillo Colella, il quale, di recente, è stato persino detenuto in carcere per sei mesi a seguito del fallimento di altra azienda a lui riconducibile (la Como srl), come ampiamente riportato dalla stampa locale e nazionale. Appare come il nascondersi dietro un dito quanto appalesato dalla Santa Croce solo oggi, in quanto, in occasione dei plurimi interventi in cui il Colella parlava in nome e per conto della Santa Croce, mai una volta l’amministratore in carica o altre figure aziendali hanno voluto precisare che il Colella non poteva parlare a nome della società a motivo della perdita di ruoli formali.

La posizione della società Acqua Sant’Anna spa e le richieste dell’avvocato Salvatore Braghini

La Santa Croce è stata esclusa dalla gara in seguito ad una sentenza del TAR Pescara. L’avvocato Salvatore Braghini ha semplicemente riportato con precisione i contenuti della sentenza del TAR e le conseguenze giuridiche che ne derivano. Contrariamente a quanto affermato dalla Santa Croce, la società Acqua Sant’Anna non è stata “esclusa” dalla gara, ma sussiste al momento solo una proposta di esclusione da parte della commissione di gara, che dovrà essere valutata dagli organi competenti. Quindi, a mistificare l’informazione è la Santa Croce e non il suo legale, avv. Salvatore Braghini.

La richiesta di aggiudicazione alla Sant’Anna è tuttavia pienamente legittima e fondata, considerando che:

  • · è l’unico operatore rimasto in gara dopo l’esclusione definitiva della Santa Croce
  • · ha tempestivamente contestato le supposte cause di esclusione riguardanti aspetti meramente formali e sanabili
  • · è una società solidissima e in regola con tutti gli adempimenti fiscali e contributivi
  • · ulteriori ritardi nell’aggiudicazione della gara non possono che penalizzare il territorio per il quale la risorsa idrica è strategica per la ripresa del suo sviluppo economico ed occupazionale.

Il precedente del 2021 e l’auspicio per una rapida conclusione

Quanto all’intenzione di proporre appello al Consiglio di Stato, ricordo alla Santa Croce, in primis, che gli appelli non si proclamano sui media ma si agiscono nelle sedi giudiziali. Ricordo, inoltre, alla Santa Croce e ai lettori che già nel 2021 detta società aveva appellato la sentenza del TAR L’Aquila n. 341/2021, che aveva annullato l’aggiudicazione in suo favore per le medesime irregolarità fiscali, e che, in quell’occasione, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3218/2022, rigettò quell’appello, confermando pienamente le valutazioni del TAR dell’Aquila, oggi riprese dal TAR Pescara.

La giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che le violazioni fiscali gravi e definitivamente accertate costituiscono causa autonoma di esclusione dalle procedure di gara, indipendentemente dalla situazione di concordato preventivo. E ricordo ancora alla Santa Croce che il Comune di Canistro, in sede di procedura di concordato, non ha aderito alla proposta di liquidazione degli ingenti debiti accumulati dalla società nel corso degli anni nei suoi confronti, talché le violazioni restano un ostacolo insormontabile alle aspirazioni della società di ottenere la concessione.

Anch’io auspico vivamente che la gara venga aggiudicata rapidamente alla società Acqua Sant’Anna. Il territorio della Valle Roveto ha bisogno di certezze e di un operatore affidabile che possa valorizzare le preziose risorse idriche locali. La Sant’Anna rappresenta una garanzia di serietà e competenza, diversamente dalla Santa Croce che si trova alle prese con una procedura di concordato preventivo e con le note problematiche fiscali.

La vicenda delle concessioni minerarie di Canistro raffigura un esempio di come il rispetto rigoroso della legalità debba prevalere su ogni altra considerazione. AreaCom ha operato correttamente nell’escludere la Santa Croce, dando esecuzione a una sentenza definitiva che ha chiarito tutti gli aspetti controversi”.

“La stampa – conclude Di Paolo – a parere del sottoscritto e a dispetto di minacce palesemente intimidatorie, ha svolto un servizio di informazione puntuale e accurato, contribuendo a fare chiarezza su una vicenda complessa ma giuridicamente lineare. La trasparenza e la corretta informazione sono strumenti essenziali per garantire che i cittadini possano comprendere come vengono gestite le risorse pubbliche del territorio”.

Leggi anche

Necrologi Marsica

Francesco Franchi

Casa Funeraria Rossi

Pierina Leoncavallo

Casa Funeraria Rossi

Francesco Franchi

Casa Funeraria Rossi

Pierina Leoncavallo

Casa Funeraria Rossi

Mari Frani

Casa Funeraria Rossi

Giovanni Scafati

Casa Funeraria Rossi