Consultorio familiare on line, Bracco (Regione) presenta una proposta di legge

Regione.  Introdurre, all’interno del sistema dei consultori familiari regionali, una nuova forma degli stessi ovvero il “consultorio familiare on line”.

E’ il tema della proposta di legge presentata dal Consigliere Leandro Bracco. I consultori familiari sono una tipologia di struttura sanitaria introdotta in Italia con la legge n. 405 del 29 luglio 1975 che hanno la finalità di offrire un sostegno alle famiglie o alle singole persone che a essi si rivolgono.

“Queste strutture sono organizzate e gestite dalle Regioni attraverso le Asl competenti per territorio – ha ricordato l’esponente di Sinistra italiana – con una serie di compiti ulteriormente ampliati dalla legge n. 194 del 22 maggio 1978 (norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza), che ha affidato a tali strutture la tutela e l’assistenza della donna in dolce attesa. Inoltre, in tempi più recenti, anche la legge n. 40 del 19 febbraio 2004 in materia di procreazione medicalmente assistita ha devoluto ai consultori familiari ulteriori funzioni”. Tuttavia queste norme non esauriscono i compiti e le funzioni svolte in concreto dai consultori familiari, i quali sono strutture flessibili intimamente connesse con i bisogni del territorio nel quale svolgono la propria attività. “Questa flessibilità – per Bracco – ha permesso a tali strutture di fornire servizi consultoriali in materia di prima infanzia, tutela dell’adolescenza, consulenze psicologiche e prevenzione e lotta alla violenza.

Ovviamente lo svolgimento dei predetti compiti è affidato, all’interno dei consultori familiari, a figure professionali dell’area sanitaria, sociale ed educativa (assistenti sanitari e sociali, educatori, psicologi, ginecologi, ostetrici, infermieri professionali)”. La Regione Abruzzo, con legge regionale 26.04.1978 n. 21, ha recepito la legge nazionale istituendo e disciplinando il funzionamento dei servizi consultoriali regionali, servizi che possono essere forniti sia da parte dei consultori familiari pubblici che da quelli privati gestiti da istituzioni ed enti con finalità sanitarie, sociali e assistenziali senza scopo di lucro.

“Come è facilmente intuibile, i consultori familiari costituiscono un vero e proprio baluardo a tutela delle persone più deboli (donne in difficoltà, minori problematici, immigrati) teso a garantire a tutti il diritto alla salute”. Pertanto l’iniziativa legislativa di Leandro Bracco “lungi dall’intaccare questo sistema che ha dato ottime prove di se stesso, vuole invece migliorarlo istituendo una nuova forma di servizio consultoriale: il consultorio familiare on line. Infatti la legge istitutiva dei consultori risale a più di quarant’anni fa e non tiene conto dello sviluppo delle nuove tecnologie (internet, mail, Facebook e altro) che nella società contemporanea, anche nell’ambito dei servizi di consulenza, la fanno da padroni”. In sostanza la proposta di legge vuole istituire, accanto alle originarie forme di consulenza, un consultorio on line che permetta soprattutto ai giovani (tutti oggi connessi alla Rete) di ottenere consulenze e risposte in tempo reale, sempre fornite da personale professionale, sui temi molto sentiti dalle nuove generazioni quali contraccezione, sessualità responsabile, impotenza giovanile, problemi psicologici legati al sesso e su ogni tematica che possa interessare un minore.

Tale servizio però non sarà riservato solamente ai minorenni ma a tutte quelle persone che ne volessero usufruire.

In conclusione, per Bracco “il consultorio on line ha due vantaggi che vanno posti in risalto, in quanto garantisce un anonimato assoluto e soprattutto non impone alla persona di recarsi fisicamente presso il consultorio stesso. Infatti, l’accesso al consultorio diverrà necessario solo qualora il professionista ritenga non risolvibile il quesito che gli è stato posto mediante un semplice contatto telematico. Tutto ciò si attuerà mediante la realizzazione di un progetto pilota nell’ambito del quale il dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo provvederà a istituire e organizzare il nuovo servizio e a scegliere il consultorio familiare ove effettuare il progetto pilota medesimo”.

Istituzione del consultorio familiare on line

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1.     La Regione Abruzzo sostiene e promuove l’utilizzo delle nuove tecnologie:

a)     nella tutela della salute della popolazione;

b)     nella tutela della donna e del prodotto del concepimento;

c)     nella diffusione di un comportamento sessuale responsabile tra gli adolescenti abruzzesi;

d)     nell’assistenza psicologica e sociale alle persone in difficoltà fisica o economica;

e)     nella divulgazione delle informazioni idonee a promuovere o prevenire la gravidanza attraverso l’utilizzo dei metodi e dei farmaci più idonei;

f)      nell’informazione e nell’assistenza riguardo i problemi di sterilità femminile e impotenza maschile;

g)     nell’informazione e nell’assistenza in materia di tecniche di procreazione assistita;

h)     nell’informazione sulle procedure per l’adozione e l’affidamento familiare;

i)       nella consulenza sulle interruzioni volontarie di gravidanza;

j)       nella diffusione della mediazione familiare;

k)     nella prevenzione dei fenomeni di maltrattamento, abuso e violenza a danno dei minori e delle donne;

l)       nei servizi per l’età evolutiva;

m)   nei corsi per la preparazione alla nascita.

Art. 2

(Realizzazione di progetto pilota)

1.     La Regione Abruzzo, al fine di dare attuazione concreta all’oggetto e alle finalità della presente legge, delega al Dipartimento della Salute e del Welfare la realizzazione di un progetto pilota consistente nella realizzazione di un servizio di consulenza on line nelle materie di cui al precedente articolo.

2.     Il servizio di cui al comma precedente è fornito dalle figure professionali dell’area sanitaria, sociale ed educativa già operanti nel consultorio familiare che il Dipartimento competente sceglie per l’effettuazione del progetto pilota;

3.     Il progetto pilota ha la funzione specifica di valutare il gradimento da parte degli utenti di questa nuova forma di consulenza fornita dai consultori familiari.

Art. 3

(Compiti del Dipartimento della Salute e del Welfare )

1.     Il Dipartimento della Salute e del Welfare deve:

a)     istituire, organizzare e garantire il funzionamento del servizio di consulenza on line previsto al comma 1 dell’articolo precedente;

b)     individuare il consultorio familiare presente sul territorio regionale ove effettuare il progetto pilota;

c)     informare gli utenti ricadenti nell’ambito di competenza territoriale del consultorio di cui alla lettera b) del presente articolo sull’istituzione del nuovo servizio di consulenza on line;

d)     inviare alla Giunta regionale una relazione dettagliata sul progetto pilota..

Art.4

(Valutazioni della Giunta regionale)

1.     La Giunta regionale, ricevuta la relazione di cui alla lettera e) dell’articolo precedente, decide se estendere l’organizzazione del servizio di consulenza on line a tutti i consultori familiari presenti sul territorio regionale oppure se interrompere il servizio di consulenza on line di cui alla presente legge.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1.      All’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1.     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Istituzione del consultorio familiare on line

RELAZIONE

Presidente, Colleghi

La presente proposta di legge si propone il fine di introdurre, all’interno del sistema dei consultori familiari regionali, una nuova forma degli stessi ovvero il consultorio familiare on line.

I consultori familiari sono una tipologia di struttura sanitaria introdotta in Italia con la legge n. 405 del 29 luglio 1975 che hanno la finalità di offrire un sostegno alle famiglie o alle singole persone che a essi si rivolgono. Queste strutture sono organizzate e gestite dalle Regioni attraverso le Asl competenti per territorio.

La legge sopra citata ha anche delineato gli scopi di tali strutture che sono:

1)    l’assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia anche in ordine alla problematica minorile;

2)    la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell’integrità fisica degli utenti;

3)    la tutela della salute della donna e tutto ciò che ha a che fare con il concepimento;

4)    la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere e a prevenire la gravidanza consigliando i metodi e i farmaci adatti a ciascun caso.

I compiti dei consultori familiari sono stati ulteriormente ampliati con la legge n. 194 del 22 maggio 1978 “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza” che ha affidato a tali strutture la tutela e l’assistenza della donna in dolce attesa:

1)    informandola sui diritti alla stessa garantiti dalle leggi nazionali e regionali e sui servizi sociali, assistenziali e sanitari concretamente offerti dalle strutture territoriali;

2)    informandola sulle modalità per ottenere il rispetto delle norme a tutela della gestante in materia di lavoro;

3)    contribuendo al superamento delle difficoltà personali che potrebbero indurre la gestante a interrompere la gravidanza;

4)    predisponendo interventi speciali nel momento in cui la gravidanza dovesse presentare problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi  consultivi.

In tempi più recenti la legge n. 40 del 19 febbraio 2004 in materia di procreazione medicalmente assistita ha devoluto ai consultori familiari ulteriori funzioni quali:

1)    l’informazione e l’assistenza in materia di sterilità e riguardo le tecniche di procreazione assistita;

2)    l’informazione in materia di adozioni e affidamento familiare.

Tuttavia l’elencazione sopra fatta non esaurisce i compiti e le funzioni svolte in concreto dai consultori familiari i quali sono strutture flessibili intimamente connesse con i bisogni del territorio nel quale svolgono la propria attività.

Questa flessibilità ha permesso a tali strutture di fornire servizi consultoriali in materia di prima infanzia, tutela dell’adolescenza, consulenze psicologiche e prevenzione e lotta alla violenza.

Ovviamente lo svolgimento dei predetti compiti è affidato, all’interno dei consultori familiari, a figure professionali dell’area sanitaria, sociale ed educativa (assistente sanitari e sociali, educatori, psicologi, ginecologi, ostetrici, infermieri professionali) che variano in base ai bisogni specifici del territorio.

La Regione Abruzzo, con legge regionale 26.04.1978, n. 21, ha recepito la legge nazionale sopracitata istituendo e disciplinando il funzionamento dei servizi consultoriali regionali, servizi che possono essere forniti sia da parte dei consultori familiari pubblici sia da parte dei consultori familiari privati gestiti da istituzioni ed enti con finalità sanitarie, sociali e assistenziali senza scopo di lucro.

Come è facilmente intuibile, i consultori familiari costituiscono un vero e proprio baluardo a tutela delle persone più deboli (donne in difficoltà, minori problematici, immigrati) e non solo, teso a garantire a tutti il diritto alla salute.

La presente proposta di legge, lungi dall’intaccare questo sistema che ha dato ottime prove di se stesso, vuole invece migliorarlo istituendo una nuova forma di servizio consultoriale: il consultorio familiare on line.

Infatti la legge istitutiva dei consultori risale a più di quarant’anni fa e non tiene in conto lo sviluppo delle nuove tecnologie (internet, mail, Facebook e altro) che, nella società moderna, la fanno da padroni anche nell’ambito dei servizi di consulenza.

Tale proposta di legge vuole istituire, accanto alle originarie forme di consulenza, un consultorio on line che permetta soprattutto ai giovani (tutti oggi connessi con la rete) di ottenere consulenze e risposte in tempo reale, sempre fornite da personale professionale, sui temi molto sentiti dalle nuove generazioni quali contraccezione, sessualità responsabile, impotenza giovanile, problemi psicologici legati alla sessualità e su ogni tema che possa interessare un minore. Tale servizio però non sarà riservato solamente ai minorenni ma a tutte quelle persone che ne vogliano usufruire.

Il consultorio on line ha poi due vantaggi da non sottovalutare in quanto garantisce un anonimato assoluto e soprattutto non impone alla persona di recarsi fisicamente presso il consultorio stesso. Infatti l’accesso al consultorio diverrà necessario solo qualora il professionista ritenga non risolvibile il quesito che gli è stato posto mediante un semplice contatto telematico.

La presente proposta di legge consiste nella realizzazione di un progetto pilota nell’ambito del quale il dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo provvederà a istituire e organizzare il nuovo servizio e a scegliere il consultorio familiare situato nel nostro territorio ove effettuare il progetto pilota medesimo. Al termine dello stesso il dipartimento competente redigerà una relazione che invierà alla Giunta al fine di permettere a quest’ultima di valutare l’estensione del consultorio on line a tutti i consultori regionali.

Questo progetto di legge è composto da sei articoli;

–         l’articolo 1 stabilisce l’oggetto e la finalità;

–         l’articolo 2 stabilisce la realizzazione di un progetto pilota;

–         l’articolo 3 elenca i compiti del Dipartimento della Salute e del Welfare nell’organizzazione del progetto pilota;

–         l’articolo 4 disciplina la possibilità della Giunta regionale di estendere il progetto pilota a tutti i consultori familiari presenti sul territorio regionale;

–         l’articolo 5 contiene le disposizioni finanziarie;

–         l’articolo 6 disciplina l’entrata in vigore della legge.

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