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Bonus sociale elettrico per i cittadini con disagio fisico: firmate le convenzioni fra il Comune di Avezzano e i Caf Confagricoltura Pensionati e MCL Avezzano aderenti all’avviso

Redazione

AVEZZANO – Bonus sociale elettrico per i cittadini che si trovano in gravi condizioni di disagio fisico, sono due i Caf (Centri di Assistenza Fiscale) che hanno aderito all’avviso pubblicato nelle scorse settimane dal Comune di Avezzano.

Come noto, infatti, dal 1° gennaio 2021 il bonus sociale per disagio fisico non viene più erogato automaticamente; pertanto, i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute, e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza, continuano a farne richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati.

Nella giornata di oggi, quindi, sono state sottoscritte le convenzioni con i CAF aderenti all’Avviso per la gestione delle richieste di bonus sociale elettrico per disagio fisico. 

Il bonus, applicato direttamente in bolletta, è destinato ai nuclei familiari che utilizzano apparecchiature elettromedicali salvavita.

Per accedere al bonus, è necessario presentare una richiesta da parte del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) presso uno dei seguenti CAF convenzionati con il Comune:

  • CAAF CONFAGRICOLTURA PENSIONATI SRL, via Marco Antonio Colonna n.41 Avezzano (tel. 0863/441179);
  • CAF M.C.L. SRL (MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI), via Gramsci n. 3/5 Avezzano (tel. 0863/37265) e via Vincenzo Falcone n. 14 Avezzano (tel. 0863/455420).

La convenzione sottoscritta oggi la durata di un anno, sino al 31 gennaio 2027, rinnovabile per un ulteriore anno, da stipularsi sotto forma di scrittura privata e potrà essere sottoposta a modifiche e/o integrazioni legate alla normativa di riferimento.

Per i servizi oggetto del presente avviso, il Comune prevede di erogare ai CAF partecipanti 4 euro (IVA AL 22% compresa) per le domande.

Sono escluse dal riconoscimento le istanze annullate, revocate o rettificate dai CAF a causa di errori di verifica dei requisiti di ammissione o di inserimento dati nel sistema, nonché le istanze inserite in SGATE oltre il termine di 30 giorni dalla presentazione delle medesime da parte dei soggetti richiedenti.

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