Civita d’Antino. “Continuare a dire che il Comune di Civita ‘batte cassa’ con l’autovelox fa passare un messaggio distorto sullo scopo del servizio. Lavorare ogni giorno tra insulti, minacce e messaggi pubblici sgradevoli e offensivi, è avvilente. Non escludo di presentare a breve una denuncia in quanto quello che accade è grave”.
A parlare è il maresciallo della polizia locale di Civita d’Antino, Maria Grazia Alfano, in qualità di responsabile del servizio di autovelox e di polizia locale del Comune.
“In questi giorni sulla stampa sono circolati articoli in cui si parla del servizio di autovelox regolarmente predisposto sulla Superstrada del Liri”, va avanti Alfano, “e si continua a dire che non è esplicato correttamente. Sui social alcuni articoli sono stati condivisi e hanno scatenato dei commenti pieni di insulti. Ho letto di persone che dicono che bisogna prendere a mazzate chi sta facendo l’autovelox. Io faccio il mio lavoro. Se la giunta delibera che va messo l’autovelox sulla Superstrada io lo metto e lavoro. Stiamo parlando di una strada pericolosa, dove sono morte delle persone, dove ne continuano a morire altre e nonostante questo, dove le persone corrono a dismisura. La ratio dell’utilizzo dell’autovelox è proprio questa: dissuadere chi corre mettendo in pericolo la propria vita e quella degli altri. Mi è capitato di elevare sanzioni nei confronti anche di amministratori pubblici e mai sono stata da loro insultata. Nessuno di loro è venuto a chiedermi di togliere la multa come invece ha fatto qualche altra persona. Anche qualche sindaco della Valle Roveto ha avuto multe. Le hanno pagate nel rispetto delle regole ed è finita là. Ma non sempre è così”.
L’installazione dell’autovelox sulla Superstrada del Liri è da anni regolarmente segnalata sul sito istituzionale dell’Ente, tanto che molti giornali on line della zona di Sora, ogni giorno pubblicano le date e gli orari riportati sul sito internet. Sara Cicchinelli, sindaco di Civita D’Antino, già in diverse occasioni ha sottolineato l’importanza di avere il controllo del territorio in modo da scoraggiare gli atteggiamenti scorretti di chi guida in modo spregiudicato su una strada troppo spesso teatro di incidenti mortali.
Una multa elevata a un avvocato di Morino, però, a quanto pare non “è stata digerita” e da qui sono partite decine di richieste chiarimenti: alla Prefettura, ai carabinieri, fino alla Procura di Avezzano. L’avvocato chiede che venga chiarito se l’autovelox può essere o meno installato in quel punto e se è tutto regolare e come precedenti allega una serie di documenti che attestano come cinque anni fa delle multe furono revocate. La sanzione elevata al legale è molto alta in quanto superava di decine di chilometri orari la velocità consentita in quel tratto.
Il maresciallo Alfano chiarisce che per quanto riguarda i vari “esposti” chiarirà nelle sedi competenti come fa il suo mestiere ma intanto ha elaborato una nota in cui spiega le modalità del servizio.
Ecco i chiarimenti diffusi tramite la stampa:
1) Si provvede all’installazione della segnaletica di preavviso inerente l’attività di controllo della velocità con cartello posto in modo temporaneo (per il quale non è necessaria alcuna autorizzazione), al Km. 21+380 lungo la strada SS 690 “Avezzano-Sora” direzione Avezzano, ad una distanza di 680 mt dalla postazione dell’apparato di controllo elettronico di velocità installato al Km 20+700 (se posizionato su quella chilometrica) in modalità bidirezionale, ai sensi dell’art. 345 Regolamento Attuazione C.D.S, e al Km 19+980 mt direzione Sora, ad una distanza di 720 mt dalla postazione di controllo, Specificatamente si precisa che i segnali utilizzati dal Comando di Polizia Locale di Civita D’Antino hanno le seguenti caratteristiche
· Colorazione del pannello: scritte bianche su fondo blu, ai sensi dell’art. 78 comma 2 del regolamento di esecuzione;
· Iscrizione contenuta nel pannello: “Controllo elettronico della velocità”, così come specificato dal Decreto Ministeriale del 15.08.2007;
Carattere utilizzato: alfabeto normale negativo minuscolo, ai sensi dell’art. 125 comma 6 lettera c) e 7 del medesimo articolo del regolamento di esecuzione;
Altezza dei caratteri: l’altezza dei caratteri è determinata mediante l’applicazione della formula empirica prevista nella Tabella II 17 del regolamento di esecuzione. Tale valore dipende principalmente dalla velocità predominante sul tratto di strada ove i segnali sono installati. (ES. Nel caso in cui il limite di velocità sia pari ad 80 Km/h, secondo le indicazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 4376 del 27 luglio 2012, la velocità locale predominante viene determinata maggiorando di 10-20 km/h il limite di velocità imposto. Pertanto in applicazione di detta formula, considerando una velocità locale predominante di km/h 100 e 3 righe di iscrizione della tabella, l’altezza del carattere dovrà essere pari a 10,41 cm. Nel caso di 4 righe di iscrizione della tabella l’altezza del carattere dovrà essere di 13,88 cm.);
Distanza del segnale di preavviso: secondo le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell’Interno del 20.08.2007 Nr. 300/A/1/26352/101/3/3/9, la segnaletica di preavviso deve essere collocata ad “adeguata” distanza dalla postazione in modo tale da consentire un tempestivo avvistamento da parte degli utenti. Tale distanza adeguata può essere soddisfatta prendendo in riferimento le distanze indicate dall’art. 79 del regolamento di esecuzione, che per le strade extraurbane indica in 150mt;
Distanza del segnale indicante il limite di velocità: l’art. 25 della L. 120/2010 ha imposto che le postazioni di controllo automatico della velocità collocate fuori dai centri abitati debbano essere posizionate ad una distanza non inferiore ad 1km dal segnale che impone il limite di velocità. Tale disposizione non si applica nei casi in cui limite vigente nel determinato tratto sia quello generale previsto dall’art. 142 comma 1 del CDS e nei casi in cui la postazione di rilevamento sia presidiata come nel caso del Comune di Civita d’Antino, come indicato nella circolare del Ministero degli Interni del 12.08.2010 nr. 300/A/11310/10/101/3/3/9.
Tipologia di cartelli utilizzati: la direttiva del Ministero degli Interni del 14.08.2009 (art. 7 della stesa), nonché l’allegato alla Legge 120 del 2010 (art. 7.1 dello stesso), prevedono “la possibilità di utilizzare segnali collocati in modo permanente sulla strada solo quando l’impiego dei dispositivi non sia occasionale, ma, per frequenza di controlli, assuma il carattere di sistematicità. Però l’utilizzazione di segnaletica permanente per segnalare postazioni temporanee, se pur non vietata dalle disposizioni vigenti, risulta non coerente con la tipologia utilizzata e con l’esigenza di credibilità che il messaggio segnaletico deve fornire. Pertanto, salvo i casi sopraindicati, le postazioni mobili dovrebbero essere segnalate con segnali stradali temporanei.”
2) Con riferimento alla questione relativa alla visibilità delle postazioni di controllo si precisa che l’attività svolta dal sottoscritto M.llo è pienamente conforme alla direttiva del Ministero degli Interni del 15/08/2007, nonché all’allegato di cui alla Legge 120 del 2010 – art. 7.2 – specifica che “le postazioni temporanee sono rese ben visibili grazie alla presenza di personale in uniforme o ricorrendo, ove possibile, all’impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali ovvero con l’utilizzo di un segnale, in corrispondenza dei dispositivi, riportante il pittogramma di cui alla Figura 111 art. 125 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S., indicante l’organo di polizia operante, analogamente a quanto previsto per le postazioni fisse. Ove il rilevamento della velocità venga effettuato dal lato opposto del senso di marcia con dispositivi omologati per tale utilizzo, la visibilità della postazione è garantita dall’installazione sul lato di marcia, ovvero in entrambi i lati se l’attività di controllo viene effettuata su entrambi i sensi di marcia, di un segnale di indicazione, da apporre in corrispondenza dei dispositivi, riportante il pittogramma di cui alla Figura 111 art. 125 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S., indicante l’organo di polizia operante, analogamente a quanto previsto per le postazioni fisse. In quest’ultimo caso, deve essere sempre e comunque garantita, per entrambi i sensi di marcia, la presenza della segnaletica di presegnalazione delle postazioni.”
In questo caso, al fine della corretta informazione agli utenti della strada, il Comune di Civita d’Antino utilizza il pittogramma riportante l’organo accertatore, installato su entrambi i sensi di marcia ed in corrispondenza del dispositivo, effettuando appunto il controllo su entrambi i sensi di marcia
3) Pertanto i cartelli di preavviso e cioè riportanti la dicitura “Controllo elettronico della velocità” vengono posizionati alle Km 21+380 dir. Avezzano e Km 19+980 dir. Sora mentre il dispositivo viene posizionato al Km 20+700, quindi circa 700 mt (e non meno di 400 mt come dichiarato dai trasgressori) di distanza in entrambe le direzioni (vedasi fogli di servizio giornalieri), la normativa attualmente in vigore non impone una distanza minima tra il cartello di preavviso e la postazione di controllo. Infatti, come si evince dall’art. 7.1 lettera a) dell’allegato alla Legge 120/2010 (Nuovo Codice della Strada) che si allega in estratto alla presente, lo stesso non fissa una distanza minima, bensì stabilisce che tale distanza debba essere “adeguata” in modo da garantire il tempestivo avvistamento. Inoltre, stabilisce come distanza minima quanto previsto dall’ art 79 comma 3 del Regolamento di esecuzione del C.d.S, che per la tipologia di strada in questione è di 150 mt.
4) In ordine al fatto che la postazione di controllo autovelox non è presidiata da alcun agente accertatore si rileva come il Ministero dei trasporti con parere prot 2698 del 17-05-2011 abbia chiarito che non sussiste alcun obbligo di visibilità degli agenti delle postazioni ove adeguatamente segnalato
Con successivo parere n 3920 del 3-07-2012 il medesimo Ministero specifica che: “per presidio deve intendersi la presenza di organi di Polizia Stradale non necessariamente visibile purché nelle immediate vicinanze. “La visibilità delle postazioni di controllo temporanee presidiate dall’agente accertatore è garantita: ancora dall’utilizzo di un segnale di indicazione dell’organo operante”. Inoltre con parere prot. n. 1558 del 13-03-2013 il Ministero di competenza ha definito la visibilità della postazione. Essa è correttamente realizzata quando segnalata ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M 15-08-2007.
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