LA MARSICA DURANTE IL FASCISMO E LE GUERRE MONDIALI (Ricordi e Testimonianze)

ORDINANZA affissa dall’esercito germanico per le strade della Marsica e d’Italia.

E’ fatto obbligo a tutti i detentori della consegna delle armi da fuoco e da caccia, munizioni, bombe a mano e altri mezzi bellici. La consegna deve essere fatta entro 24 ore della pubblicazione della presente ordinanza al più vicino posto di polizia o al municipio, salvo se non vi sono altre disposizioni locali. I singoli potestà sono responsabili della consegna delle armi. Essi consegneranno le armi, le munizioni, materiali esplosivi e tutti gli ordigni bellici alla più vicine unità dell’Esercito Germanico. in questa consegna non sono inclusi:
a) munizioni per il quale il proprietaria possieda un regolare permesso concessogli dall’Autorità germanica.
b) armi e munizioni in possesso della forza pubblica, sempre con regolare permesso delle autorità germaniche.
c) armi bianche, armi ricordo inutilizzabili ed armi a pressione d’aria. Coloro che non ottempereranno all’ordine della consegna della armi saranno puniti con la morte ed in casi più leggeri con il carcere o la detenzione. Per la città di Roma valgono speciali disposizioni.

Chiunque attenta alla vita o commetta atti ostili contro le forze armate germaniche, singole unità germaniche è punito con la morte e in casi meno gravi con il carcere o l’arresto.

Qualsiasi aiuto verso appartenenti a forze armate nemiche sarà punito con la morte ed in casi meno gravi con l’arresto o la detenzione. Lo stesso vale per coloro che ospitandone aiutano in qualsiasi altro modo appartenenti a forze armate nemiche.

Coloro che danneggiano gli interessi delle truppe armate tedesche di occupazione, sospendendo senza regolare procedimento il rapporto di lavoro o escludendo maestranze dalla loro prestazione di mano d’opera, coloro che istigano scioperi o scioperi bianchi o danneggiano in qualsiasi altro modo il buon andamento del lavoro saranno puniti con il carcere, l’arresto o pene pecuniarie e, in casi più gravi con la morte.

E’ proibita la stampa e la distribuzione di volantini ostili contro l’interesse germanico. Questi volantini devono essere consegnati da chicchessia ne venga in possesso, alla più vicina unità germanica, o posto di servizio o comando. La consegna può essere anche effettuata presso l’ufficio del potestà. Chi non ottempera a questa disposizione è punito con l’arresto o il carcere ed in casi più gravi con la morte.

E’ proibito il possesso di stazioni radio o parti di ricambio di radio trasmittenti di qualsiasi genere ivi comprese le stazioni radio trasmittenti dilettanti nonché i vari accessori. Di questo divieto sono esclusi tutti coloro che possiedono regolare permesso d’esercizio da parte delle autorità germaniche. I contravventori saranno puniti con la morte.

Coloro che si mostrano ostili alle disposizioni armate delle autorità militari germaniche concernenti il servizio del lavoro e le condizioni di lavoro saranno puniti con il carcere e l’ammenda.

Chi profittando della momentanea scarsezza delle merci e particolarmente di quelle di uso quotidiano, destinate ai bisogni della popolazione, ingiustificatamente le trattiene, è punito con la pena di morte, nei casi meno gravi la pena si può ridurre all’arresto ed alla reclusione. La stessa pena colpisce colui che approfittando della scarsezza di merci e specialmente riguardante quelle di bisogno quotidiano, pretende e accetta un guadagno sproporzionato e che non è in relazione con il vero valore delle merci.

Chi non ottempera a opere, prestazioni o cose richieste dal Comandante superiore del sud o da altri comandi da esso debitamente autorizzati, oppure chi ottempera a dette prestazioni in modo tale che lo scopo delle prestazioni stesse possa essere frustato o danneggiato viene punito con la reclusione, l’arresto e pene pecuniarie. Le pene pecuniarie possono essere aggiunte anche a quelle dell’arresto e del carcere. Viene ugualmente punito con le stesse pene chiunque impedisca ad altri di compiere dette prestazioni o comunque tenti di guastare o danneggiare prestazioni di terzi.

Chi non ottempera alla disposizioni del comando generale Sud o da un posto di servizio da esso incaricato circa l’obbligo o la denuncia o limitazione del soggiorno è punito con il carcere o l’arresto, sempre che non vi siano da fissare pene più gravi.

La proprietà dello Stato e quella privata sono sotto protezione delle forze armate germaniche. il furto o il saccheggio della proprietà altrui saranno puniti, secondo la legge di guerra, con la morte o in casi meno gravi con il carcere o l’arresto.

alla popolazione è vietata la circolazione o la sosta all’infuori del proprio domicilio dalle ore 19 alla 5. Il comando locale può fare delle eccezioni per appartenenti alle imprese o industrie di interesse bellico. Le disposizioni per il coprifuoco non valgono per coloro che sono incaricati per il mantenimento dell’ordine pubblico.

Senza ordine scritto del potestà nessun abitante può abbandonare il suo domicilio. Per evacuazioni necessita l’autorizzazione del comando tedesco dal quale dipende la località. I contravventori saranno puniti secondo le leggi di guerra.

Tutte le azioni punibili secondo il diritto tedesco saranno giudicate secondo quest’ultimo.

La presente ordinanza entra in vigore con la sua pubblicazione. Tutte le precedenti ordinanze, non consone con la presente, restano annullate.

5 ottobre 1943

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