Avezzano – Circa 60mila da percepire in 1800 euro ogni bimestre. Questo l’indennizzo che il Tribunale di Avezzano ha riconosciuto agli eredi, assistiti
dall’avvocato Cristian Carpineta, di un uomo morto nel 2019, a soli 55 anni, che aveva contratto l’epatite c durante un trattamento di emodialisi.
Il giudice della sezione lavoro, Antonio Stanislao Fiduccia, con sentenza del 17 aprile, ha stabilito il diritto del ricorrente a percepire l’indennizzo della legge 210/92 dalla data della domanda, nel 2013, sino al giorno della morte.
Il consulente tecnico nominato dal Tribunale ha stabilito che “quanto al nesso causale tra la patologia diagnosticata e i trattamenti di emodialisi cui M.I. fu sottoposto, in assenza di altri fattori ai quali poter attribuire il contagio, si può affermare, in termini di elevate probabilità, che il periziando ebbe a contrarre il virus dell’epatite C nel corso delle emodialisi (genericamente idonee al contagio) effettuate dal 1998 presso il Centro Emodialisi di Avezzano”.
“Si tratta di una sentenza importante – ha spiegato l’avvocato Carpineta – perchè, seppur non prevista dalla norma la fattispecie di causa, con un’interpretazione ad hoc, il Tribunale di Avezzano ha esteso i benefici anche al caso delle emodialisi, in quanto trattamenti ospedalieri aventi ad oggetto il sangue”.
“Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – si legge nella sentenza – l’indennizzo previsto dall’art. 1, comma 3, legge n. 210/1992, deve essere interpretato nel senso che il rischio per cui prevede l’indennizzo comprende anche l’ipotesi in cui il contagio sia derivato dalla contaminazione del sangue proprio del contagiato durante un’operazione di emodialisi, a causa di un’insufficiente pulizia della macchina per emodialisi dalle sostanze ematiche lasciate da altro paziente, con la conseguenza che al contagiato compete l’indennizzo di cui alla norma (Cass., Sez. III, 16.4.2013, n. 9148). Ebbene la pronuncia di incostituzionalità n. 28/2009 ha ormai fatto assumere all’art. 1, comma 3, legge n. 210/1992, un contenuto che, ammettendo la spettanza del beneficio nel caso di contagio da emoderivati e, quindi, con riguardo a una fattispecie che prescinde dal concetto stesso di trasfusione, rende pienamente possibile, come interpretazione costituzionalmente orientata ed anzi doverosa sul piano costituzionale, un’esegesi della norma nel senso di comprendere una fattispecie di contagio da emodialisi”.
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