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Un Antico Mestiere

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Scopri il rigido codice di condotta imposto nel 1818 alle prostitute della Marsica, un documento storico che rivela come venivano gestite le differenze sociali.

Nel 1818, un documento dell’Archivio parrocchiale di Poggio Cinolfo, redatto da don Giuseppe Segna, future vescovo della Diocesi dei Marsi, delineava un regolamento di polizia per le meretrici. Questo promemoria stabiliva procedure dettagliate ai Sindaci dei Comuni per registrare le prostitute presenti nei loro rispettivi territori. Le meretrici venivano divise in quattro categorie: quelle residenti nel Comune, le estere, quelle di altre province e quelle provenienti da comuni della stessa provincia, ma assenti.

Le meretrici locali erano soggette all’obbligo di non disturbare il vicinato, con la minaccia di arresto e processi per violazioni. Le recidive avrebbero potuto anche essere espulse. Le altre classi di prostitute dovevano giustificare i loro mezzi di sussistenza e la loro assenza dalla patria; in caso contrario, sarebbero state rimandate nei propri territori o ai sindaci competenti.

Era vietato ricevere persone in casa dopo le due di notte, pena l’arresto fino a cinque giorni. Inoltre, il lenocinio era severamente proibito, con pene previste dal codice penale dell’epoca per chi facilitava tali attività. Le autorità, tra cui i SottoIntendenti e i Giudici, erano incaricate di far rispettare le disposizioni di questo regolamento.

Questo documento, redatto in un contesto che non ha visto una ricerca approfondita sul numero di ‘meretrici’ presenti nella Marsica all’epoca, evidenzia come queste figure riuscissero a convivere, sebbene sotto rigorose restrizioni, con i cittadini dei vari centri.

Riferimento autore: Terenzio Flamini.

Un regolamento di polizia per le meretrici è conservato nell’Archivio parrocchiale di Poggio Cinolfo. Questo documento, redatto dal parroco don Giuseppe Segna, futuro vescovo della Diocesi dei Marsi, riporta un interessante promemoria riguardante le prostitute, risalente all’anno 1818. Il regolamento inizia con la premessa che i Sindaci dei Comuni, d’accordo con gli eletti di Polizia e i Parochi, devono formare riservatamente uno stato dettagliato di tutte le meretrici esistenti nei loro territori di giurisdizione.

Il documento distingue quattro classi di prostitute: le prime sono quelle del Comune in cui dimorano; la seconda classe è composta da quelle estere; la terza include le meretrici provenienti da altre province del regno; infine, la quarta classe comprende le meretrici native di altri comuni della stessa provincia, ma attualmente assenti dalle loro patrie.

Le meretrici locali sono sottoposte all’obbligo di non creare scandalo al vicinato, né di causare risse o clamori, pena tre giorni di arresto e la possibilità di essere tradotte ai tribunali se necessario. Le recidive scandalose potrebbero anche essere espulse dal loro domicilio.

Per le prostitute delle altre classi, il documento prevede che si annotino le informazioni relative alla loro dimora nel Comune, il motivo dell’assenza dalle rispettive patrie, i mezzi di sussistenza, la condizione naturale e la presenza di eventuali parenti che possano sostenerle.

Qualora le meretrici non giustificassero i loro mezzi di sussistenza e i motivi della loro assenza, le prime sarebbero respinte al confine, le seconde inviate agli Intendenti delle province di appartenenza, mentre le terze verrebbero rimandate ai rispettivi Sindaci.

Dopo le ore due di notte, è proibito a ogni prostituta di ricevere clienti in casa o di vagabondare per l’abitato. In caso di inosservanza, è prevista una pena di cinque giorni d’arresto al massimo.

Resta inoltre proibito, sotto qualunque aspetto, il lenocinio. Chiunque fosse colto nell’atto di esercitarlo, eccitando o facilitando il libertinaggio o la corruzione della gioventù, sarà punito ai termini del Codice penale in vigore.

I Signori SottoIntendenti, Regj Giudici e Sindaci sono espressamente incaricati di osservare e far rispettare il contenuto di questo regolamento. La forza pubblica, destinata al servizio della polizia, si presterà per l’osservanza del medesimo. Questo documento è datato Aquila 4 Luglio 1818.

Non abbiamo condotto una ricerca sul numero di ‘meretrici’ presenti nel nostro territorio in questa prima metà dell’800. Tuttavia, è chiaro che la loro presenza era notevole e, come si può notare, esse potevano convivere in maniera relativamente pacifica con i cittadini dei vari centri.

Riferimento autore: Terenzio Flamini.

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Ospitalità e servizi

Un regolamento di polizia per le meretrici è conservato nell’Archivio parrocchiale di Poggio Cinolfo. Questo documento, redatto dal parroco don Giuseppe Segna, futuro vescovo della Diocesi dei Marsi, riporta un interessante promemoria riguardante le prostitute, risalente all’anno 1818. Il regolamento inizia con la premessa che i Sindaci dei Comuni, d’accordo con gli eletti di Polizia e i Parochi, devono formare riservatamente uno stato dettagliato di tutte le meretrici esistenti nei loro territori di giurisdizione.

Il documento distingue quattro classi di prostitute: le prime sono quelle del Comune in cui dimorano; la seconda classe è composta da quelle estere; la terza include le meretrici provenienti da altre province del regno; infine, la quarta classe comprende le meretrici native di altri comuni della stessa provincia, ma attualmente assenti dalle loro patrie.

Le meretrici locali sono sottoposte all’obbligo di non creare scandalo al vicinato, né di causare risse o clamori, pena tre giorni di arresto e la possibilità di essere tradotte ai tribunali se necessario. Le recidive scandalose potrebbero anche essere espulse dal loro domicilio.

Per le prostitute delle altre classi, il documento prevede che si annotino le informazioni relative alla loro dimora nel Comune, il motivo dell’assenza dalle rispettive patrie, i mezzi di sussistenza, la condizione naturale e la presenza di eventuali parenti che possano sostenerle.

Qualora le meretrici non giustificassero i loro mezzi di sussistenza e i motivi della loro assenza, le prime sarebbero respinte al confine, le seconde inviate agli Intendenti delle province di appartenenza, mentre le terze verrebbero rimandate ai rispettivi Sindaci.

Dopo le ore due di notte, è proibito a ogni prostituta di ricevere clienti in casa o di vagabondare per l’abitato. In caso di inosservanza, è prevista una pena di cinque giorni d’arresto al massimo.

Resta inoltre proibito, sotto qualunque aspetto, il lenocinio. Chiunque fosse colto nell’atto di esercitarlo, eccitando o facilitando il libertinaggio o la corruzione della gioventù, sarà punito ai termini del Codice penale in vigore.

I Signori SottoIntendenti, Regj Giudici e Sindaci sono espressamente incaricati di osservare e far rispettare il contenuto di questo regolamento. La forza pubblica, destinata al servizio della polizia, si presterà per l’osservanza del medesimo. Questo documento è datato Aquila 4 Luglio 1818.

Non abbiamo condotto una ricerca sul numero di ‘meretrici’ presenti nel nostro territorio in questa prima metà dell’800. Tuttavia, è chiaro che la loro presenza era notevole e, come si può notare, esse potevano convivere in maniera relativamente pacifica con i cittadini dei vari centri.

Riferimento autore: Terenzio Flamini.

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