Nel 1818, un documento dell’Archivio parrocchiale di Poggio Cinolfo, redatto da don Giuseppe Segna, future vescovo della Diocesi dei Marsi, delineava un regolamento di polizia per le meretrici. Questo promemoria stabiliva procedure dettagliate ai Sindaci dei Comuni per registrare le prostitute presenti nei loro rispettivi territori. Le meretrici venivano divise in quattro categorie: quelle residenti nel Comune, le estere, quelle di altre province e quelle provenienti da comuni della stessa provincia, ma assenti.
Le meretrici locali erano soggette all’obbligo di non disturbare il vicinato, con la minaccia di arresto e processi per violazioni. Le recidive avrebbero potuto anche essere espulse. Le altre classi di prostitute dovevano giustificare i loro mezzi di sussistenza e la loro assenza dalla patria; in caso contrario, sarebbero state rimandate nei propri territori o ai sindaci competenti.
Era vietato ricevere persone in casa dopo le due di notte, pena l’arresto fino a cinque giorni. Inoltre, il lenocinio era severamente proibito, con pene previste dal codice penale dell’epoca per chi facilitava tali attività. Le autorità, tra cui i SottoIntendenti e i Giudici, erano incaricate di far rispettare le disposizioni di questo regolamento.
Questo documento, redatto in un contesto che non ha visto una ricerca approfondita sul numero di ‘meretrici’ presenti nella Marsica all’epoca, evidenzia come queste figure riuscissero a convivere, sebbene sotto rigorose restrizioni, con i cittadini dei vari centri.
Riferimento autore: Terenzio Flamini.


