Tratto dal libro “Storia di Villavallelonga” (Testi del prof. Leucio Palozzi)
Dal XVI al XVIII secolo, sono attestati alcuni documenti che riferiscono le questioni civiche e descrivono la situazione fondiaria del tempo. Il territorio, sottoposto al regime feudale, pose i cittadini nella necessità di regolare l’uso delle risorse, perseguire l’equa ripartizione delle medesime e tutelare lo stato della proprietà privata. Una prima questione civica concerne l’uso delle fonti acquifere, che hanno costituito uno dei punti di attrito tra Collelongo e Villa Collelongo.
Un documento notarile attesta che fino al 1583 l’Università (Comune) di Villa Collelongo aveva consentito ai cittadini di Collelongo di abbeverare gli animali presso le fonti di S. Leucio (fonte dritta e fonte canale o fonte vecchia) e di sostare con greggi ed armenti sotto l’ombra delle piante circostanti. Tuttavia, ai collelonghesi era posto il divieto di “coltivare, casare, pascolare” nel territorio della Villa ed incombeva l’obbligo di costruirsi le strade per raggiungere le fonti, con l’impegno di non danneggiare i terreni limitrofi.
A fronte delle concessioni, l’Università di Collelongo avrebbe corrisposto alla Villa la somma di carlini 37 e grana 5 per ogni anno, fermo restando il pagamento della bonatènza sui beni posseduti nel territorio della Villa. L’evoluzione di tale questione si registra nell’atto notarile del 25 agosto 1696, redatto presso il palazzo baronale del Duca Sannesio a Collelongo.
I deputati delle due Università, al fine di evitare le controversie circa l’uso delle fonti di S. Leucio, individuano una zona promiscua che partiva dal Colle Aringo, attraversando il campo coltivato, giungendo fino alla cima del monte Ara dei Merli; nella direzione opposta, attraversava la Valle di Cerro e giungeva fino alla vetta del Frontone. I luoghi promiscui intorno alle fonti si estendevano dai piedi della chiesa di S. Leucio fino al molino vecchio, e ancora oggi questa porzione di territorio della Villa conserva l’antica denominazione di lesche della Villa per la funzione promiscua assolta nei riguardi di Collelongo.
Per effetto di questa promiscuità, la Villa riceveva da Collelongo la somma di 250 ducati, in unica soluzione, mentre venivano confermati i pagamenti annuali stabiliti nell’“istrumento tra loro celebrato fino all’anno 1583.” Nonostante le pattuizioni notarili, qualche abuso doveva pur verificarsi, se il Duca Sannesio, nel 1700, era chiamato a comporre bonariamente la vertenza civile relativa all’uso delle acque e alla promiscuità del tratturo che dal Castelluccio conduceva alle fonti.
Anche in epoca anteriore sono attestate alcune liti che avevano portato le due Università alla rissa del 1624. Dopo l’eversione della feudalità, le discussioni vengono riproposte innanzi alla Commissione feudale e il verbale del 1811 esegue le determinazioni del caso. Ai cittadini di Collelongo veniva mantenuto l’uso delle fonti di S. Leucio per la prestazione annua di carlini 37, mentre il mantenimento del tratturo comportava la cessione alla Villa di 23 coppe di territorio in contrada Scalelle, nonché il pagamento di carlini 20.
La riduzione di quest’ultimo compenso veniva giustificata con il numero maggiore degli abitanti di Collelongo e il mantenimento della proprietà ai concedenti dei terreni promiscui. L’uso delle fonti non era un fatto marginale; anzi, si poneva come problema esistenziale durante i periodi di siccità. La tradizione riconosce la pregevole qualità di quell’acqua e la perenne alimentazione dalle falde sotterranee.
Una seconda questione civica prospetta i problemi emersi tra i cittadini e il Duca Pignatelli, feudatario del luogo. Alcune pressioni in direzione dell’eversione feudale sono attestate sullo scorcio del XVIII secolo. Nel 1781, il Duca inviava alla Regia Camera della Sommaria una dichiarazione in cui sosteneva che le cimate erbose delle montagne erano di suo esclusivo dominio, mentre le parti boscose sottostanti potevano essere utilizzate dai cittadini dell’Università di Villa Collelongo.
Il privilegio del Pignatelli consentiva di affittare gli erbaggi ai locali di Puglia; infatti, il Duca riceveva dai locati di Gioia la somma di 400 ducati a titolo di fida. Al contrario, i naturali del luogo, non locati, potevano utilizzare i pascoli feudali per un tempo determinato (dopo il 24 giugno) e per lo stretto bisogno, cioè senza pernottare con il bestiame e senza commerciare.
La situazione di svantaggio e il rigore dei vincoli erano certamente esagerati, sicché mancava il rispetto dei divieti. Il Pignatelli, nel 1783, doveva convenire in giudizio gli abitanti di Collelongo. La corte locale, dipendente dalla regia Udienza di L’Aquila, aveva accertato l’uso dei pascoli feudali prima del 24 giugno e l’avvenuto pernottamento in quei luoghi, poiché il bestiame non era stato ricondotto negli stazzi del bosco civico.
Con decisione della Sommaria di Napoli, i naturali di Collelongo venivano mantenuti nel “possesso di pascere e pernottare dopo il 24 giugno e soltanto per il proprio bisogno”; mentre, se avessero agito diversamente, dovevano pagare la fida al Duca. Questa decisione non era pacifica né duratura, in quanto nel 1789 i collelonghesi rinnovavano gli abusi e la corte locale doveva incaricare Romualdo e Francesco Bianchi, quali periti designati dal Consiglio di Villa, per l’accertamento del danno ed il rilievo degli stazzi abusivi.
Questi documenti rappresentano una importante fonte storiografica, sebbene il loro vigore sia stato breve. Infatti, l’invasione dei francesi nel Regno di Napoli comporta, fra le molte innovazioni, anche la compilazione del catasto provvisorio, avviato nel 1809 e concluso nel 1817, il quale è oggi impropriamente chiamato catasto antico, per essere anteriore a quello attuale, risalente al periodo fascista.