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Collarmele – Con l’arrivo del parere favorevole della Sovrintendenza, possiamo ufficializzare la partenza, a stretto giro, di alcuni frammenti delle maioliche della Chiesa di Madonna delle...
Castello baronale dei Colonna
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Recensione del saggio "Ispettori ai monumenti e scavi nella Marsica" di Cesare Castellani nel Bullettino della Deputazione abruzzese di Storia Patria
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Grotta di Sant'Agata
La grotta di Sant'Agata
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Questo articolo su Luigi Colantoni segue quello interessante dell’amico Fiorenzo Amiconi apparso su Terre Marsicane lo scorso 24 dicembre 2019 e vuole essere una integrazione ed un completamento di quanto...
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Discriminazione di genere e sessismo: “la Difesa dell’avvocatura di Stato Tar annulla il DPCM. Le estetiste riaprono in sicurezza le loro attività nelle zone rosse”

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Il Tar del Lazio, con la sentenza n. 01862/2021, di martedì 16 febbraio, ha annullato l’efficacia del DPCM del 14 gennaio 2021, in cui si prevedeva la chiusura dei centri estetici in zona rossa.

La sentenza è immediatamente esecutiva ed è valida su tutto il territorio nazionale, annullando il DPCM nella parte in cui veniva esclusa l’apertura dei centri estetici nella zona rossa.

Nulla osta, l’apertura dei centri estetici e le attuali e future ordinanze che dovessero determinare nuove zone rosse, non potranno far altro che tener conto che, in queste zone, i centri estetici, per effetto della sentenza, potranno rimanere aperti, così come lo sono sempre stati i barbieri e parrucchieri.

Sull’operato del governo precedente, questa sentenza ha messo un sigillo chiaro. Tanto è vero che il Collegio giudicante, alla luce di una superiore disamina, ha ritenuto che il DPCM impugnato da Confestetica sia affetto dai seguenti vizi:

“I provvedimenti amministrativi che hanno imposto la censurata misura e i documenti istruttori che ne costituiscono il supporto tecnico scientifico, fin qui esaminati, appaiono pertanto espressione di un non corretto esercizio del potere discrezionale da parte dell’amministrazione, presentando tutte le figure sintomatiche dell’eccesso di potere.

Nelle materie in cui l’amministrazione, come nel caso di specie, gode di amplissima discrezionalità, il sindacato, per eccesso di potere sui vizi della motivazione del provvedimento amministrativo, anche quando questo rimandi per relationem agli atti istruttori, scongiura il rischio che la portata della discrezionalità amministrativa sconfini nel puro arbitrio (Cons. Stato, Sez. III, 2 novembre 2020, sindacato).”

“Dunque, nelle materie connotate da lata discrezionalità amministrativa, il sindacato del giudice amministrativo deve essere condotto attraverso le figure sintomatiche dell’eccesso di potere, nello specifico, nella forma della motivazione insufficiente, dell’errore di fatto, dell’ingiustizia grave e manifesta, della contraddittorietà interna ed esterna, nonché, più radicalmente, dello sviamento di potere (Cons. Stato, Sez. V, 7 febbraio 2020, n. 976).”

Tenendo conto che l’avvocatura, non solo non è riuscita a giustificare tale discriminazione, ma si è spinta ben oltre, portando a difesa due motivi completamente assurdi, che vengono indicati di seguito:

Primo motivo del 21/01/2021
L’avvocatura ha affermato oralmente, durante la prima audizione davanti al Presidente del TAR LAZIO, che: “le attività dei centri estetici sono delle attività molto peculiari dove spesso c’è una commistione con delle attività poco chiare dove si esercita anche la prostituzione”. Il Presidente del TAR LAZIO ha subito ammonito l’avvocato, evidenziando che queste sue affermazioni erano pesanti. Così l’avvocatura ha ritirato tali affermazioni assurde e denigratorie.

Secondo motivo del 26/01/2021
L’avvocatura ha scritto nella sua memoria e poi confermato oralmente alla seconda audizione davanti al Presidente del TAR LAZIO: “la cura ed il trattamento dei capelli e della barba da parte degli acconciatori corrisponde ad un bisogno e ad una esigenza di cura, anche igienica, della persona ben più essenziale e irrinunciabile rispetto al miglioramento dell’aspetto estetico generale. Ovvero, l’igiene di un uomo è irrinunciabile e quella di una donna no, visto che le donne per la rimozione dei propri peli si rivolgono alla propria estetista e non certo al barbiere.

Una denigrazione e svilimento della professione dell’estetista che non ha precedenti nella storia della nostra Repubblica, in un settore che vede occupate 80.000 estetiste, quali oneste lavoratrici, in una categoria con l’occupazione femminile al 98,7% e con una clientela di oltre 13 milioni di donne che, da sempre, hanno la propria estetista di fiducia.

Ci auguriamo, pertanto, che questi atti di discriminazione di genere e di sessismo, non si verifichino mai più, perché significherebbe tornare, all’improvviso, nel medioevo.

Confestetica ha già aperto un dialogo costruttivo con il nuovo Governo Draghi, che su questi argomenti ha già dimostrato grande attenzione e sensibilità.

 

PDF Scarica sentenza Tar Lazio n. 01862/2021

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