Terremoto, ordinanza revoca sospensione tributi fuori cratere

L'Aquila. I comuni che non fanno parte dei 49 inseriti nel cratere del terremoto (lista stilata da Bertolaso) non usufruiranno di agevolazioni fiscali. A deciderlo l'ordinanza del 6 giugno firmata dal premier che invece ha confermato tali agevolazioni per le altre zone. La decisione ha scatenato polemiche .''L'ordinanza sul terremoto determina il ripristino dell'obbligo per tutti i Comuni della provincia dell'Aquila non ricompresi nel cratere di versare tutte le imposte e i contributi dovuti per legge''.

Lo afferma il senatore del Pd Giovanni Legnini che spiega: ''Si tratta di un provvedimento che e' destinato ad accrescere il disagio e le contestazioni delle popolazioni interessate, in primis quelle valle peligna, che oltre a non avere ottenuto alcuna risposta alle istanze piu' volte formulate al governo, vedono ulteriormente aggravare la loro condizione''.

All'art. 2 si parla di «Ripresa degli adempimenti e dei versamenti nella provincia dell'Aquila»: le agevolazioni che erano state disposte per la provincia dell'Aquila in seguito al decreto del 9 aprile scorso cessano al 30 giugno. I versamenti non effettuati nel predetto periodo di sospensione sono eseguiti entro il 16 luglio 2009. Gli adempimenti i cui termini scadono nel periodo oggetto della sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 settembre. Tutti i contribuenti che si sono avvalsi della sospensione dovranno versare le ritenute non subite in cinque rate mensili di pari importo a partire dal 16 luglio 2009. 

************

Presidenza del Consiglio dei Ministri
 
Ordinanza n. 3780
 
Attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, recante: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo ii giorno 6 aprile 2009".

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; VISTO l'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212
VISTO it decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
VISTO it decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa eccezionali eventi sismici the hanno interessato Ia provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo it giorno 6 aprile 2009, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;
VISTO it decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009 recante Ia dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine ai predetti interventi sismici;
VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21
,,-
aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009;
VISTO it decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 aprile 2009 recante: "Sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio della provincia di L'Aquila, colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009";

MODULARIO
P.0 M - 188
VISTO it decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 16 aprile 2009, n. 3 emanato in quality di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, recante: "lndividuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia ed altri comuni della regione Abruzzo it giorno 6 aprile 2009";
VISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con it Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
VISTI, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere c) e g), del sopra
citato decreto-legge;
 
CONSIDERATO che si rende necessario disporre la sospensione dei termini per Ia notifica delle cartelle di pagamento nonche i termini di prescrizione e di decadenza relativi degli Uffici dell'Agenzia delle entrate;
 
CONSIDERATO altresi che appare necessario rimodulare i termini di sospensione per gli adempimenti ed i versamenti dei tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate, disponendo Ia sospensione anche in favore di contribuenti residenti in Comuni colpiti dal sisma, non rientranti nel territorio provincia dell'Aquila, come individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, nonche disporre la ripresa degli adempimenti e dei versamenti a carico dei contribuenti residenti della provincia dell'Aquila, in Comuni non colpiti dagli eventi sismici;
 
DI CONCERTO con il Ministero dell'economia e delle finanze; D'INTESA con la regione Abruzzo;
 
SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio del Ministri;

DISPONE
Art. 1
Sospensione degli adempimenti e dei versamenti.

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in quality di sostituti d'imposta, che, alla data del 6 aprile 2009, avevano it domicilio fiscale nei comuni individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, sono sospesi dal 6 aprile al 30 novembre 2009, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto giá versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi, nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche, compresi i sostituti d'imposta, aventi ii domicilio fiscale o Ia sede operativa nei comuni di cui al comma 1.
3. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti di cui ai commi 1 e 2, non operano le ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute da operate ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell'articolo 5 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dell'articolo 19 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, dell'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Le ritenute giâ operate dai sostituti non aventi ii domicilio fiscale nei comuni di cui al comma 1 del presente articolo devono comunque essere versate.

Art. 2
Ripresa degli adempimenti e dei versamenti nella provincia dell'Aquila

Nei confronti dei contribuenti, anche in quality di sostituti d'imposta, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009 che alla data del 6 aprile 2009 avevano ii domicilio fiscale o Ia sede operativa in un comune diverso da quelli individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009, Ia sospensione disposta dal citato decreto 9 aprile 2009 cessa il 30 giugno 2009. I versamenti non effettuati nel predetto periodo di sospensione sono eseguiti entro it 16 luglio 2009. Gli adempimenti i cui termini scadono nel periodo oggetto della sospensione sono effettuati entro it 30 settembre 2009.
I contribuenti che si sono avvalsi della facolth concessa dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale del 9 aprile 2009, versano le ritenute non subite in cinque rate mensili di pari importo a partire dal 16 luglio 2009. Le ritenute di cui al presente comma sono prelevate dal sostituto d'imposta in 5 rate di pad importo dalle retribuzioni corrisposte a partire dal mese di luglio 2009 e versate con le modality previste per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente.
3. Ai contribuenti di cui ai commi 1 e 2 che effettuano gli adempimenti e i versamenti nei termini previsti nei medesimi commi, non si applicano sanzioni ed interessi.

Art. 3
Presentazione della dichiarazione dei redditi ed attiviti di assistenza fiscale

Le persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 1, possono presentare entro it 26 ottobre 2009 ad un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato a svolgere l'attivit5 di assistenza fiscale ai sensi degli articoli 3-bis, comma 10 e 7-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, Ia dichiarazione prevista dall'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.
I sostituti che, alla data del 6 aprile 2009, non avevano it domicilio fiscale nei comuni individuati dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 39 del 2009, effettuano, entro it mese di dicembre 2009, le operazioni di conguaglio di cui all'articolo 19 del predetto D.M. n. 164 del 1999. A richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, le somme risultanti a debito non sono trattenute.
I sostituti che, alla data del 6 aprile 2009, avevano it domicilio fiscale nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge, n. 39 del 2009, effettuano, ove possibile, entro it mese di dicembre 2009, le operazioni di conguaglio di cui all'articolo 19 del predetto D.M. n. 164 del 1999. A richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, le somme risultanti a debito non sono trattenute.
Le persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 aprile 2009, che alla data del 6 aprile 2009 avevano it domicilio fiscale in un comune diverso dal quelli individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009, possono presentare ad un CAF­dipendenti o a un professionista abilitato a svolgere l'attività di assistenza fiscale ai sensi degli articoli 3-bis, comma 10 e 7-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, Ia dichiarazione prevista dall'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, entro ii 30 giugno 2009, in tal caso i sostituti, effettuano le relative operazioni di conguaglio a partire da settembre 2009. I sostituti che, alla data del 6 aprile 2009, avevano ii domicilio fiscale nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge, n. 39 del 2008, effettuano, ove possibile, le operazioni di conguaglio di cui all'articolo 19 del predetto D.M. n. 164 del 1999.

Art. 4
Sospensione dei termini in favore dell'Agenzia delle entrate e degli agenti della riscossione.

1. Anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, sono prorogati at 31 dicembre 2010 i termini di prescrizione o decadenza, legali o convenzionali relativi all'esercizio delle funzioni di liquidazione, controllo e accertamento, contenzioso e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie e all'attivita di interpello da parte delle diverse articolazioni dell'Agenzia delle entrate e degli agenti della riscossione aventi sede istituzionale nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, ovvero di altre articolazioni della stessa Agenzia e degli agenti della riscossione operanti con riguardo ai contribuenti con domicilio fiscale alla stessa data nel medesimi comuni, la cui scadenza a compresa nel periodo tra it 6 aprile 2009 ed it 30 dicembre 2010.
2 Anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, sono prorogati di un anno, con riferimento alle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e 31 dicembre 2006, i termini di decadenza per la notifica, ai contribuenti aventi domicilio fiscale nei Comuni di cui al comma 1 del presente articolo, delle cartelle di pagamento di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3 Anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, sono prorogati al 31 dicembre 2011 i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento diverse da quelle previste at comma 2 del presente articolo, derivanti da iscrizioni a ruolo riguardante debitori aventi domicilio fiscale, alla data del 6 aprile 2009, nei Comuni di cui at comma 1 del presente articolo, ovvero altrove ma di competenza di uffici pubblici operanti nei medesimi Comuni, la cui scadenza a compresa nel periodo tra it 6 aprile 2009 ed it 31 dicembre 2010.
Ai fini previsti dall'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, con riferimento ai ruoli relativi ai debitori interessati dalla sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, consegnati a decorrere dal 6 maggio 2008 e fino alla scadenza della predetta sospensione, gli agenti della riscossione notificano la cartella di pagamento entro l'undicesimo mese successivo alla data di scadenza di tale sospensione.
Con riferimento ai ruoli relativi ai debitori interessati dalla sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, sono prorogati at terzo anno successivo alla data di scadenza di tale sospensione:
II termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 112 del 1999;
II termine di cui all'articolo 36, comma 4-quinquies, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
it termine di decorrenza di cui all'art. 36, comma 4-sexies, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 5
Rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e compensazione volontaria

Per i rimborsi IVA di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi all'anno 2008 ed al primi tre trimestri del 2009, nel limite di euro 516.456,90, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 della presente ordinanza, sono esciusi dall'obbligo di presentazione delle garanzie, se non ancora presentate.
Nel periodo di vigenza della sospensione della riscossione, ai fini dell'erogazione dei rimborsi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 6
Modifiche all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009

1. L'articolo 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009 6 abrogato.

Art. 7
Modifiche all'ordinanza del Presidente del Consiglio del ministri n. 3772 del 19 maggio 2009

1. All'articolo 2 it comma 3 e sostituito dal seguente: "3. A fronte del maggior impegno connesso con l'incarico di cui al comma 1, al soggetto attuatore attribuito un trattamento non superiore a quello attribuito a dirigenti di prima fascia in servizio presso it Ministero dell'istruzione, dell'universita e della ricerca. Al conseguente onere si provvede mediante le disponibilita del capitolo 1003/1, 1016 e 1015 nell'ambito della missione "Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche" — Programma "Indirizzo politico " U.P.B. 5.1.1
"Funzionamento" centro di responsabilita "Gabinetto e uffici di diretta
collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'universita e della ricerca per l'esercizio finanziario 2009".
All'articolo 3, comma 2, e aggiunto it seguente comma: "3. Alla banca dati di cui al comma 2, possono accedere le Amministrazioni dello Stato interessate, le Agenzie fiscali, Ia Guardia di Finanza e Ia SOGEI".
All'articolo 4, comma 1, prima delle parole "In relazione alle" sono inserite le seguenti parole "Fino al 30 giugno 2009 ed".
All'articolo 6, it comma 2 6 sostituito dal seguente: "2. II Consigliere Giuridico autorizzato ad avvalersi di un consulente da scegliere tra magistrati ordinari, magistrati amministrativi o avvocati dello Stato, anche in posizione di fuori ruolo, fino al 30 giugno 2010".
All'articolo 7, ii comma 2 é cosi sostituito: "2. La Commissione di cui al comma 1 opera senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica".
All'articolo 8, alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole "senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica".
I commi 2 e 3 dell'articolo 8 sono soppressi.
All'articolo 13, alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole "che non possono superare l'importo predetto".

La presente ordinanza sara pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 Giugno 2009

II Presidente
del Consiglio dei Ministri
 

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