Scuola di Stato e statalismo scolastico
di Dante Di Nicola
Conosciamo le controversie e le polemiche di questi giorni (come le abbiamo conosciute nelle ricorrenti stagioni politiche del passato) sulla esaltazione della scuola di Stato e sulla denigrazione di quella privata e non ci sfuggono i motivi per cui in certi filoni della politica di sinistra si reclami il “laicismo” della scuola statale. Se vogliamo avere una esatta visione della scuola (al di fuori delle predette quérelles) come istituzione di uno “Stato di diritto”che vuole prefiggersi il compito di educare l’uomo, dobbiamo innanzi tutto andare alla ricerca delle origini della scuola come problema giuridico; ma la soluzione di questo problema non può prescindere dalla definizione del concetto di “educazione generale”; queste tematiche non sfuggirono ai padri della nostra Carta Costituzionale quando nel “titolo II” della Parte I della Costituzione vollero dare uno specifico nomen juris ai diritti in esso stabiliti e, cioè, quello di “Rapporti etico-sociali”: questo titolo ci richiama il concetto di “diritto” di Rosmini; nei suoi studi giuridici Rosmini crea un razionale sistema, nel quale ogni scienza viene collocata nel giusto posto; egli considera come scaturigine del diritto l’eudemonologia: “dal soggetto –scrive Rosmini-viene il piacere, che è una modificazione di lui. Il piacere preso nel suo ampio significato, il bene eudemonologico, quando è protetto dalla legge veniente dall’oggetto, costituisce il diritto” dunque la fonte del diritto va ricercato nel sistema dei piaceri e dei bisogni.
“La scienza del diritto- spiega Rosmini- sta nel mezzo dell’eudemonologia e dell’etica, per guisa tale che con un estremo ella si attiene all’una, con l’altro estremo si attiene all’altro. E’ una scienza che propriamente versa nella relazione di ciò che è eudemonologico con ciò che è morale”. Al centro, però, di questa scienza Rosmini pone il soggetto umano come “persona” tanto da arrivare alla definizione di esso come “diritto sussistente”; Rosmini stesso così chiarisce questo concetto: “Noi usiamo costantemente la parola sussistenza per indicare la realità di fatto del diritto; lì dove usiamo la parola esistenza ad indicare tanto l’esistenza reale (sussistenza), quanto l’esistenza ideale (possibilità)” (1),quindi definisce il diritto come facoltà “di operare ciò che piace, protetto dalla legge morale, che ne ingiunge ad altri il rispetto” e, precisa, poi, che esso diritto consta dei seguenti 5 elementi:
“1° l’esistenza di un’attività soggettiva;
2° l’esistenza di un’attività personale, cioè tale, che si esercita nel soggetto mediante un’attività razionale (libertà);
3° un esercizio di questa attività non inutile, ma buono all’autore di esso;
4° un esercizio della medesima attività lecito, cioè non opposto alla legge morale;
5° e finalmente una relazione con altri esseri razionali, a cui incomba il dovere di rispettarlo (esercizio della medesima attività protetto dalla legge morale”) (2).
La “persona” umana, considerata, dunque, come “ente” reale costituito da tutti gli elementi che abbiamo dianzi richiamati rappresenta “un bene” che esige rispetto, perché è “appreziato” di più rispetto agli altri“enti” e, per questo, è protetto dalla legge“morale”; a questo punto non ci deve sfuggire il fatto che Rosmini non fa confusione fra le scienze (“diritto”, da una parte, e “morale” dall’altra) e vede bene che non è possibile parlare di diritto se non si fa riferimento ai “beni eudemonologici” unitamente a quelli della “morale”; infatti egli considera “eudemonologici” i “beni” che l’uomo si trova di fronte nella sua esistenzialità, nel suo trovarsi nella storia e nel cammino della creazione dei beni della civiltà; Rosmini, quindi, tiene ben distinti i “beni” predetti in soggettivi e oggettivi, i primi legati all’eudemonologia (bisogni che producono piaceri) e i secondi alla volontà e all’intelligenza; tra questi beni spiccano quelli che sono propri della società domestica (famiglia), quello supremo della vita umana (salute) e quello del sapere (educazione).
Da quanto abbiamo detto è facile dedurre che il pensiero giuridico di Rosmini è ancora attuale tanto che ci ha aiutato a spiegare i motivi per cui il nostro Costituente, nel fissare le norme fondamentali della “famiglia”, della “salute” e della “scuola” non poteva non dare al Titolo II della Parte I della Costituzione l’intestazione “rapporti etico-sociali”. Qui etica sta a significare tanto la filosofia della pratica quanto la morale, in quanto le azioni della persona umana nell’ambito della società non possono non trovare fondamento nella sua più profonda spiritualità o, meglio, nei valori che la avvalorano: in questo senso il nostro legislatore costituente non tiene conto della distinzione rigida fra “morale” e “diritto”, per escludere la prima dal diritto come la sola scienza atta ad organizzare la società e a creare, perciò, una associazione di persone retta sola dall’organizzazione dei “beni eudemonologici” (beni materiale che soddisfano i bisogni dell’uomo che tende al piacere); mentre il legislatore, nella nostra Costituzione, non ha voluto ignorare i “beni “spirituali” o i “valori fondamentali della vita umana”; la concezione del “diritto” come indipendente dall’etica non soddisfa più nel nostro tempo, perché il passaggio dallo Stato “liberale” allo Stato di “diritto”, ha comportato anche un nuovo indirizzo nella concezione del diritto; infatti alla concezione del liberalismo classico, per il quale l’essenza del diritto consisteva nel garantire indistintamente a tutti la libertà (considerata, questa, quale strumento per assicurare ad un individuo la propria sfera di comportamento autonoma, indipendente da ogni intrusione da parte dello Stato), è subentrata la concezione del diritto fondata sulla “libertà positiva” che consente la crescita della “persona” all’insegna dell’”uguaglianza delle possibilità” (contro l’uguaglianza meccanica, come livellamento della massa), per cui l’individuo nella società democratica ha diritto all’istruzione, al lavoro, alla salute, alle assicurazioni sociali; ha diritto, cioè, non solo ai “beni” materiali, ma anche a quelli spirituali, per cui il diritto non può prescindere dai valori “etici”: per questo il nostro legislatore costituente, nel titolare le norme comprese negli artt. 29/34 della Costituzione, ha usato l’espressione “rapporti etico-sociali”, rendendo, così, ancora attuale il concetto di diritto di A. Rosmini.
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1 -A. Rosmini, Antropologia a servizio della scienza morale,Fratelli Bocca editori- Roma/Milano, 1954, pp. 44 nota (1);
2 -A. Rosmini, op. cit. pp. 107/108.























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